Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16098 del 5 febbraio 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen. (introdotta dall'art.4 legge 27 maggio 2015, n.69), in quanto sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva, non č applicabile in relazione a fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della norma, in quanto soggiace al principio di irretroattivitā di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen.

(massima n. 2)

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria ex art.322-quater va disposta sia nei confronti del pubblico agente che del privato concorrente, in quanto costituisce una sanzione civile accessoria che consegue necessariamente alla condanna per i reati indicati dalla suddetta norma e che si aggiunge alla pena irrogata a ciascun soggetto condannato.

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