Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8959 del 25 gennaio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen., introdotta dall'art. 4 della legge 27 maggio 2015, n. 69 per il caso di condanna per peculato e corruzione, modificata ed estesa anche al corruttore dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in quanto sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva, non č applicabile in relazione a fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della norma ampliativa.

(massima n. 2)

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, č manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale - sollevata per contrarietā al criterio della ragionevolezza - dell'art. 323-bis, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui non contempla il peculato tra i delitti-presupposto della circostanza attenuante speciale della collaborazione, posto che la selezione dei reati a matrice corruttiva, operata da tale norma, č espressione di discrezionalitā legislativa, razionalmente esercitata avuto riguardo alla specificitā criminologica della corruzione ed alla funzionalitā di strumenti normativi intesi a favorirne l'emersione.

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