(massima n. 1)
In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p. non č dovuta laddove, al momento della sentenza di condanna, il profitto del reato sia stato integralmente restituito o risarcito dall'imputato: la norma deve essere invero interpretata in senso costituzionalmente orientato per evitare una duplicazione sanzionatoria e il rischio di ingiustificato arricchimento della persona offesa.