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Articolo 253 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Distruzione o sabotaggio di opere militari

Dispositivo dell'art. 253 Codice Penale

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato [268] è punito con la reclusione non inferiore a otto anni(1).

Si applica la pena dell'ergastolo:

  1. 1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;
  2. 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari(2).

Note

(1) Si tratta di una fattispecie speciale di danneggiamento (v. 653) , dal quale si differenzia in quanto l'oggetto materiale delle condotte alternative di distruzione e sabotaggio è tassativamente rappresentato da mezzi od opere militari o comunque adibite al servizio delle Forze Armate.
(2) Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le qual in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v. 17).

Ratio Legis

La norma tutela l'interesse dello Stato alla salvaguarda, in tempo di pace di guerra, della propria preparazione ed efficienza militare, che possono essere mese in pericolo dalla distruzione di cose od opere destinate al servizio delle forze armate.

Spiegazione dell'art. 253 Codice Penale

Al contrario di quanto previsto per la maggio parte dei delitti contro la personalità dello Stato, qui non vi è una anticipazione della rilevanza penale prossima al tentativo, ma viene punita una condotta che ha effettivamente determinato un evento in senso naturalistico.

Viene infatti punito chiunque distrugga o renda inservibili opere adibite al servizio delle forze armate, ossia quelle opere che sono adoperate nell'interesse primario e per fini istituzionali delle forze armate.

Inoltre, essendo descritto dalla norma un evento di danno, è configurabile anche il tentativo (art. 56).

Il dolo richiesto è generico, ovvero la consapevolezza che dalla propria condotta si determini un danno ad un'opera delle forze armate.

Al secondo comma, n.1) è prevista la pena dell'ergastolo qualora il fatto sia commesso per favorire uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, mentre al n. 2) è prevista altresì una condizione obiettiva di punibilità (v. art. 44), se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica ovvero operazioni militari.

Massime relative all'art. 253 Codice Penale

Cass. pen. n. 3744/1992

In tema di distruzione o sabotaggio di opere militari, devono ritenersi «opere adibite al servizio delle forze armate» quelle opere che, nate per una diversa destinazione, sono adoperate nell'interesse primario e per fini istituzionali delle forze armate e ricevono la tutela penale perché raccolte nei depositi militari. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto che rientrasse nella categoria suddetta un elaboratore dati del Comando territoriale di Roma, utilizzato per il censimento degli iscritti nelle liste di leva, trattandosi di un bene impiegato direttamente per gli scopi primari delle forze armate dello Stato).

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