Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3744 del 27 marzo 1992

(4 massime)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 306 c.p. si qualifica per il dolo specifico, costituito dallo scopo di commettere delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato, nonché per la organizzazione in banda e la disponibilità di armi; non è però richiesto che la gerarchia interna sia di tipo militare burocraticamente concepito e che ciascun compartecipe sia effettivamente armato, essendo sufficiente la disponibilità e, quindi, la concreta possibilità di utilizzare le armi da parte degli associati.

(massima n. 2)

In tema di banda armata deve essere considerato organizzatore e non semplice partecipe colui che svolga funzioni di raccordo tra i vari gruppi eversivi ed abbia, quindi, un ruolo rilevante nella vita e nell'attività dell'organizzazione clandestina, non potendosi riconoscere nella sua attività il carattere della fungibilità, proprio dell'ipotesi criminosa della semplice partecipazione alla banda.

(massima n. 3)

In tema di distruzione o sabotaggio di opere militari, devono ritenersi «opere adibite al servizio delle forze armate» quelle opere che, nate per una diversa destinazione, sono adoperate nell'interesse primario e per fini istituzionali delle forze armate e ricevono la tutela penale perché raccolte nei depositi militari. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto che rientrasse nella categoria suddetta un elaboratore dati del Comando territoriale di Roma, utilizzato per il censimento degli iscritti nelle liste di leva, trattandosi di un bene impiegato direttamente per gli scopi primari delle forze armate dello Stato).

(massima n. 4)

Tra i motivi di particolare valore morale o sociale previsti dall'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, c.p., non rientra quello di terrorismo. La norma suddetta, invero, conferisce rilievo unicamente a valori obiettivamente riconosciuti dalla coscienza etica della collettività e detta, dunque, un parametro socio-morale, fondato sul consenso, palesemente inadatto al fenomeno del terrorismo, che la società civile ha rifiutato.

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