Al contrario di quanto previsto per la maggio parte dei
delitti contro la personalità dello Stato, qui non vi è una anticipazione della rilevanza penale prossima al tentativo, ma viene punita una condotta che ha
effettivamente determinato un evento in senso naturalistico.
Viene infatti punito chiunque distrugga o renda inservibili
opere adibite al servizio delle forze armate, ossia quelle opere che sono adoperate nell'interesse primario e per fini istituzionali delle forze armate.
Inoltre, essendo descritto dalla norma un evento di danno, è
configurabile anche il tentativo (art.
56).
Il dolo richiesto è
generico, ovvero la consapevolezza che dalla propria condotta si determini un danno ad un'opera delle forze armate.
Al secondo comma, n.1) è prevista la pena dell'
ergastolo qualora il fatto sia commesso per favorire uno
Stato in guerra contro lo Stato italiano, mentre al n. 2) è prevista altresì una
condizione obiettiva di punibilità (v. art.
44), se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica ovvero operazioni militari.