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Articolo 268 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Parificazione degli Stati alleati

Dispositivo dell'art. 268 Codice Penale

Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato(1), a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Note

(1) Lo stato alleato è tale in funzione di una convenzione diplomatica attraverso cui due o più Stati si obbligano tra loro ad intervenire in aiuto dello Stato o degli Stati che vengano attaccati da uno Stato terzo. Mentre lo stato associato è tale in virtù di uno stato di fatto e non quindi di un accordo.

Ratio Legis

La ratio della disposizione si coglie nella necessità di sanzionare le condotte che, ledendo gli interessi degli stati alleati o associati, finiscono per incidere anche sugli interessi bellici dello Stato italiano.

Spiegazione dell'art. 268 Codice Penale

La norma stabilisce che le pene previste per condotte lesive dell'interesse nazionale e della libertà e indipendenza dello Stato si applicano anche quando dirette verso uno Stato estero alleato, in tempo di guerra, con lo Stato italiano. In tali casi, infatti, l'offesa e la messa in pericolo degli interessi degli alleati si riverbera sugli interessi nazionali protetti dalle norme di cui agli artt. 247 e ss..

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