Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità [102-104] o di professionalità nel reato, si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.
Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali [178, 544, 556, 563, 573, 574](1).
Note
(1)
La norma chiarisce che per le dichiarazioni di recidiva, abitualità e professionalità nel reato, si deve tener conto della sospensione condizionale della pena, della prescrizione della pena, della liberazione condizionale, dell'indulto, della grazia e dell'amnistia impropria. Invece non si tengono in considerazione, per lo scopo predetto, di quegli istituti che estinguono gli effetti penali, come la riabilitazione, l'abolitio criminis e la dichiarazione di illegittimità costituzionale.