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Articolo 563 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Estinzione del reato

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 563 Codice Penale

Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sent. 3 dicembre 1969, n. 147

[Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

Estinguono altresì il reato:

  1. 1) la morte del coniuge offeso;
  2. 2) l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.]

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