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Articolo 105 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Professionalità nel reato

Dispositivo dell'art. 105 Codice Penale

Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità [102-104](1), riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato [106, 107, 109].

Note

(1) Affinché possa essere un soggetto considerato delinquente professionale, si richiede il ricorrere di alcuni presupposti. In primo luogo, devono essere presenti le condizioni per la dichiarazioni di abitualità, non essendo quindi necessario che il reo sia stato dichiarato delinquente abituale e il soggetto deve ovviamente riportare una condanna per altro reato, delitto o contravvenzione. Poi deve essere accertata la pericolosità sociale e il fatto che l'attività criminosa costituisce per questo fonte di sostentamento per il reo, il quale ha su questa costituito un sistema di vita. La dichiarazione di professionalità poi si estingue solo per effetto della riabilitazione.
Si ricordi che la legge n. 10 ottobre 1986, n. 663, che ha abrogato le presunzioni di pericolosità, ha reso, diversamente dall'originaria formulazione che ricalcava l'abitualità nelle sue due forme (presunta dalla legge/ritenuta dal giudice), sempre necessaria la concreta verifica dei presupposti da parte dell’organo giudicante.

Ratio Legis

La norma si propone di distinguere l'abitualità e la professionalità nel reato. Quest'ultima costituisce, infatti, una forma particolare di abitualità criminosa, che rileva in presenza di un'elevata pericolosità sociale del reo, il quale ha basato la sua vita e il suo sostentamento sulla attività criminosa.

Spiegazione dell'art. 105 Codice Penale

Il nostro legislatore ha previsto tre tipologie di delinquenti pericolosi, ciascuno dei quali esprime una differente manifestazione di pericolosità sociale. Essi sono il delinquente abituale, il delinquente professionale ed il delinquente per tendenza.

Tali tre tipologie rappresentano soggetti perfettamente imputabili (eventuali patologie che li rendano eventualmente più inclini alla delinquenza rilevano aliunde ex artt. 85 e ss.), e contemporaneamente pericolosi, nei cui confronti, oltre alla pena principale, può essere applicata anche una misura di sicurezza ex art. 109.

Oltre ad essa, la dichiarazione comporta inoltre vari effetti secondari:




  • esclusione della prescrizione della pena per i delitti e raddoppio del tempo necessario a prescrivere per le contravvenzioni (artt. 172 e 173);

  • raddoppio del tempo necessario ad ottenere la riabilitazione (art. 179).

Va precisato sin da subito che in ogni caso, ai fini della applicazione di una misura di sicurezza, la pericolosità deve essere accertata in concreto dal giudice.

Per quanto riguarda la figura in esame, qui il reo rappresenta un particolare tipo di delinquente abituale, più pericoloso e dalla condotta di vita più deplorevole, in quanto il giudice ritiene che i vari reati commessi (uno in più rispetto al numero richiesto per la dichiarazione di abitualità ex artt. 102, 103 e 104), forniscano al reo una fonte stabile di mantenimento.

Per la dichiarazione di professionalità nel reato non occorre tuttavia che il colpevole sia già stato dichiarato delinquente abituale, essendo sufficiente la sussistenza dei presupposti indicati dalla norma.

Massime relative all'art. 105 Codice Penale

Cass. pen. n. 13463/2019

La professionalità nel reato non può essere presunta sulla base delle condanne anteriori, ma può essere attribuita solo quando risulti che l'imputato, che si trovi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, tragga fonte pressoché costante di guadagno dalla reiterazione delle sue azioni criminose.

Cass. pen. n. 2483/1969

La professionalità nel reato non può essere presunta sulla base delle condanne anteriori, ma è qualifica che si attribuisce quando risulti dimostrato che il delinquente abituale tragga fonte di guadagno pressoché continua dalla reiterazione delle sue azioni criminose. Pertanto è nulla la sentenza che dichiari l'imputato delinquente professionale in considerazione delle condanne precedentemente riportate o della precedente dichiarazione di abitualità, senza motivare circa il fatto che egli viva anche in parte dei proventi del reato.

Cass. pen. n. 881/1967

Ai fini della dichiarazione di professionalità nel reato non è sufficiente la contestazione della recidiva sia pure nella forma più grave, perché, a norma dell'art. 105 c.p., essa deve fondarsi sulla valutazione di una serie di altre circostanze che l'imputato deve preventivamente conoscere per potersene efficacemente difendere. Pertanto la incompleta contestazione dei presupposti di fatto e di diritto necessari per la dichiarazione di professionalità nel reato è, ai sensi dell'art. 186 n. 3 c.p.p., causa di nullità assoluta e insanabile della decisione nella parte concernente la dichiarazione medesima e la conseguente misura di sicurezza.

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