Articolo abrogato dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66
            
            [Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.]
 
         
      




 Tesi di laurea
Tesi di laurea Consulenza
Consulenza