Cassazione penale Sez. II sentenza n. 881 del 10 maggio 1967

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della dichiarazione di professionalitą nel reato non č sufficiente la contestazione della recidiva sia pure nella forma pił grave, perché, a norma dell'art. 105 c.p., essa deve fondarsi sulla valutazione di una serie di altre circostanze che l'imputato deve preventivamente conoscere per potersene efficacemente difendere. Pertanto la incompleta contestazione dei presupposti di fatto e di diritto necessari per la dichiarazione di professionalitą nel reato č, ai sensi dell'art. 186 n. 3 c.p.p., causa di nullitą assoluta e insanabile della decisione nella parte concernente la dichiarazione medesima e la conseguente misura di sicurezza.

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