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Articolo 173 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo

Dispositivo dell'art. 173 Codice Penale

Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali [102-104], professionali [105] o per tendenza [108](1).

Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.

Note

(1) Nel caso di prescrizione della pena dell'arresto o dell'ammenda, le pene principali previste per le contravvenzioni, questa, a differenza della prescrizione della reclusione e della multa, opera anche per le pene inflitte a recidivi, delinquenti professionali o abituali o per tendenza. Tuttavia in tali casi è però previsto un termine di prescrizione pari al doppio di quello previsto per le pene dell'arresto e della ammenda.

Ratio Legis

Il decorso del tempo fa ovviamente venire meno l'interesse dello Stato a far scontare la pena inflitta al reo con sentenza definitiva, di qui la ratio alla base della disposizione in esame, al pari di quella precedente in materia di prescrizione della reclusione e della multa, con l'unica differenza che questa esclude del beneficio i recidivi e i delinquenti professionali, abituali o per tendenza.

Spiegazione dell'art. 173 Codice Penale

A differenza di quanto previsto per la reclusione e per la multa (v. art. 172, anche in riferimento al momento di decorrenza dei termini), per quanto riguarda l'arresto e l'ammenda non è mai prevista l'imprescrittibilità.

Infatti, nel caso di recidiva aggravata e reiterata (art. 99), di delinquenza abituale, professionale e per tendenza (artt. 102 e ss.) il tempo necessario a prescrivere è semplicemente raddoppiato.

Al di fuori dei casi suesposti, l'arresto e l'ammenda si estinguono per prescrizione decorsi cinque anni.

Massime relative all'art. 173 Codice Penale

Cass. pen. n. 45425/2024

L'ordine di demolizione di un abuso edilizio si inserisce in un complesso articolato normativo di ripristino del territorio comprensivo della confisca, costruito dal legislatore nella sua ormai riaffermata discrezionalità e sviluppato con varietà di iniziative tutte comunque dirette alla funzione di riassetto del territorio e della legalità urbanistica violata, rispetto al quale la stretta correlazione, sul piano funzionale, dei due predetti rimedi, non può che portare a riconoscere ad entrambi il carattere di misure amministrative ripristinatorie e non di pena, escludendone la prescrizione ex art. 173, c.p.

Cass. pen. n. 28545/2024

L'ordine di demolizione, principio oramai consolidato in sede di legittimità, non è una sanzione penale solo perché sia stato comminato dal giudice penale. Permanendo la natura amministrativa del provvedimento, non è soggetto ad estinzione per il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 173 c.p. Peraltro, nella fattispecie, l'organismo edilizio da demolire non presentava i caratteri dell'abuso di necessità, ed era stato realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale violando ripetutamente i sigilli apposti per impedirne il completamento.

Cass. pen. n. 14653/2024

L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.

Cass. pen. n. 22515/2024

In tema di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizione - in relazione al quale non sono previste cause di interruzione o di sospensione - cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, e, dunque, con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, che manifesta in maniera univoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito.

Cass. pen. n. 47105/2019

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo non e sottoposto alla disciplina della prescrizione di cui all'art. 173 c.p. in tema di arresto ed ammenda, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio del bene-interesse violato, imposta per ragioni di tutela del territorio e con carattere reale, come tale priva di finalita punitive.

Cass. pen. n. 19742/2011

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è soggetto né alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, in quanto sanzione amministrativa, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 riguardante, infatti, unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.

Cass. pen. n. 39705/2003

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 c.p., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali.

Cass. pen. n. 11464/2001

La conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato, anche se poi non concretamente eseguita, costituisce un vero e proprio atto di esecuzione impeditivo della estinzione della pena per prescrizione.

Cass. pen. n. 1605/1998

Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, ove siano inflitte congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, la possibilità di prescrizione della seconda è collegata soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto. Pertanto la pena dell'ammenda si prescrive se è prescritta la pena congiunta dell'arresto e, viceversa, non si può ritenere prescritta qualora l'esecuzione della pena dell'arresto sia iniziata nel termine previsto.

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