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Articolo 22 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ergastolo

Dispositivo dell'art. 22 Codice Penale

La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [29, 32, 32bis, 32ter, 32quater, 36].

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto(1)(2)(3).

Note

(1) Quando emette la condanna, il giudice, ai sensi e non oltre i limiti dettati dall'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, può sostituire la pena della reclusione con: semidetenzione, libertà controllata o multa. Quando la condanna viene eseguita, al contrario, potranno trovare applicazione le misure alternative alla detenzione, ossia l'affidamento in prova, la semilibertà e la liberazione anticipata.
(2) La possibilità per il condannato di essere ammesso al lavoro all'esterno, in caso di delitti particolarmente gravi, viene concessa solo nel caso in cui si possa escludere che il lavoro stesso consenta al detenuto di collegarsi in qualsiasi modo con esponenti della criminalità organizzata o eversiva (si veda la l. 26 luglio 1975, n. 354, all'art. 4 bis introdotto con d.l. 13 maggio 1991, n. 152 - Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata -, convertito in legge 12 luglio 1991).
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 aprile 1994, n.68, si è pronunciata nel senso dell'illegittimità costituzionale di tale articolo "nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".

Ratio Legis

Si è discusso sulla legittimità costituzionale dell'ergastolo, che sembrerebbe in contrasto con la funzione rieducativa della pena. La Corte Costituzionale dal canto suo ha sempre ritenuto tale pena non contraria al senso di umanità nè ostativa alla rieducazione del condannato. Per contro, è stato ritenuto che essa conservi dunque una residua funzione simbolico-general-preventiva, in relazione alle fattispecie di maggior gravità. Le fattispecie più gravi di reato vengono dunque accompagnate dalla pena più severe, af fine di fungere da deterrente per il resto della società.

Spiegazione dell'art. 22 Codice Penale

L'ergastolo è la pena più severa tra quelle presenti e disciplinate dal codice penale (art. 17) ed è rappresentata dalla privazione della libertà personale vita natural durante. Il carattere perpetuo della pena è però mitigato dalla possibilità concessa al condannato all'ergastolo di poter usufruire, dopo aver scontato almeno ventisei anni, della liberazione condizionale (art. 176) quando in carcere abbia tenuto un comportamento tale da potersi considerare sicuro il ravvedimento e la resipiscenza.

Tale concessione è stata prevista dalla sentenza n. 274/73 della Corte Costituzionale, la quale, in virtù del principio della finalità rieducativa della pena costituzionalmente sancita, ha ritenuto ingiustificata l'esclusione degli ergastolani dal novero dei soggetti che possono usufruirne.

La mancanza, tuttavia, di altre concessioni, quali ad esempio la possibilità di lavorare all'aperto (art. 23), non esclude comunque il carattere tendenzialmente afflittivo della pena, data comunque la difficoltà di risocializzazione dopo ventisei anni di reclusione.

Massime relative all'art. 22 Codice Penale

Cass. pen. n. 28579/2022

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen., per contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 3 CEDU, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'ergastolo, pena di natura perpetua, in ragione della connotazione polifunzionale della sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale, e della previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità.

Cass. pen. n. 40270/2018

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche a persona detenuta in espiazione dell'ergastolo, rispetto alla quale il presupposto applicativo dell'attualità della pericolosità può essere valutato nonostante lo stato di detenzione, giacché la pena in questione, quantunque, in linea di principio, perpetua e, come tale, teoricamente ostativa all'esecuzione della misura di prevenzione, è di fatto suscettibile di estinzione attraverso numerosi istituti previsti dall'ordinamento penale e, quindi, non è incompatibile con l'eseguibilità della misura stessa, alla quale è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che ne permanga la pericolosità sociale.

Cass. pen. n. 7428/2017

Il sistema delineato dall'ordinamento penitenziario vigente in materia di accesso ai benefici del detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per condanne relative a reati contemplati dall'art. 4-bis ord. pen. (cd. ergastolo ostativo) è compatibile con i principi costituzionali e con quelli della Conv. EDU, in quanto, in caso di provato ravvedimento, il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale ex art. 176, comma terzo, cod. pen. anche per i predetti reati, in relazione ai quali la richiesta collaborazione e la perdita di legami con il contesto della criminalità organizzata costituiscono indici legali di tale ravvedimento.

Cass. pen. n. 34199/2016

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera.

Cass. pen. n. 34111/2015

La pena dell'ergastolo applicata all'imputato infraventicinquenne che abbia commesso il delitto in età maggiore degli anni diciotto non può essere modificata dal giudice dell'esecuzione in pena temporanea, in quanto trattasi di sanzione legittimamente irrogabile a tutti i soggetti maggiorenni anche dopo le modifiche apportate dalla legge 11 agosto 2014 n. 117 all'art. 24, comma primo D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 272, le quali incidono esclusivamente sulla fase dell'esecuzione della pena.

Cass. pen. n. 39531/2007

L'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte, ma soltanto, per volontà del legislatore, « in toto» ovvero convertibile in pena di altra specie.

Cass. pen. n. 16400/2007

L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo, a differenza di quello diurno, che è una vera e propria sanzione penale, si configura come modalità di esecuzione della pena in termini di maggiore afflittività, che può non essere applicato ove sussistano gravi ragioni ostative, sicché non è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile del detenuto a instare per l'inasprimento del proprio trattamento penitenziario e a dolersi, mediante ricorso per cassazione, del provvedimento del magistrato di sorveglianza che ne abbia respinto il reclamo per l'omessa attuazione.

Cass. pen. n. 2128/2000

La pena dell'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte, ma soltanto, per eventuale volontà del legislatore, in toto ovvero, sempre in forza della medesima volontà, convertibile in pena di altra specie, di guisa che ad essa non può essere applicato, in mancanza di una specifica norma, l'indulto previsto in via generale soltanto per le pene detentive temporanee.

Cass. pen. n. 536/1993

Il condono è incompatibile con l'ergastolo che non può essere considerato una pena temporanea neanche sotto il limitato profilo dell'accesso alla liberazione condizionale o a misure alternative alla detenzione.

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