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Articolo 36 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Pubblicazione della sentenza penale di condanna

Dispositivo dell'art. 36 Codice Penale

La sentenza di condanna all'ergastolo(1) è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni(2).

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi [186, 347 3, 448, 475, 498 3, 518, 722] nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti [c.p.p. 536, 694](3)(4).

Note

(1) Il testo originario del comma faceva riferimento anche alla "condanna alla pena di morte", questa è stata però soppressa, con conseguente assorbimento nell'ergastolo, dapprima per i delitti previsti dal codice penale ex art. 1 d.lgs-lt. 10 agosto 1944, n. 224 e poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1 d.lgs. 22 gennaio 1948, n.21). La Costituzione, attraverso l'art. 27, introducendo il cd principio di umanizzazione della pena,l'aveva abolita quasi totalmente, circoscrivendone l'applicazione solo ai casi previsti dalle leggi militari di guerra. Ma anche rispetto a tali ipotesi è stata abrogata con l'art. 1 l. 13 ottobre 1994, n. 589. Tale abrogazione venne però operata con legge ordinaria, mantenendo così la possibilità di reintrodurla nelle leggi militari di guerra, in caso di dichiarazione di guerra. Il riferimento alle leggi penali di guerra è stato eliminato definitivamente dal testo costituzionale quando l'Italia ha ratificato il protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, attraverso la l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1 ("Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte"), sancendo per via costituzionale la non applicabilità della stessa in ogni caso.
(2) Vi sono altri casi, previsti extra codicem, in cui è prevista la pubblicazione della sentenza. Ad esempio: per alimenti e bevande (Produzione e vendita con sostanze o additivi nocivi o non consentiti): art. 6, l. 30 aprile 1962, n. 283; in materia di assegno bancario (divieto di emissione): art. 7, l. 15 dicembre 1990, n. 386; riguardo alla contraffazione di opere d'arte: art. 127, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; per i reati in materia di elezioni: art. 113, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; a riguardo delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto: art. 12, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; relativamente alla privacy informatica: art. 38, l. 31 dicembre 1996, n. 675; nello Statuto dei lavoratori: repressione condotta antisindacale e altre sanzioni penali: artt. 28 e 38, l. 20 maggio 1970, n. 300 ed infine per i reati a mezzo stampa: artt. 8 e 9, l. 8 febbraio 1948, n. 47.
(3) Il comma secondo di tale articolo ha subito delle modifiche ad opera della legge dell'articolo 37, comma 18, lett. a), n. 1) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto ha abrogato le parole "per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice" e dall'articolo 67, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha aggiunto le parole “e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.”
(4) Tale ultimo comma è stato modificato dall'articolo 2, comma 216, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha introdotto le parole “salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia.” Queste sono state poi successivamente abrogate dall'articolo 18, lett. a), n. 2) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ratio Legis

Mentre le altre pene accessorie impediscono al condannato il compimento di determinate attività, la pubblicazione della sentenza di condanna consiste unicamente nel subire la pubblicità del reato commesso. Tale misura ha quindi una duplice funzione: sia sanzionatoria sia preventiva, in quanto consente al pubblico di venire a conoscenza di fatti potenzialmente lesivi anche dei propri interessi. Risulta quindi particolarmente efficace in caso di frodi alimentari. E' comunque obbligatoria qualora vi si stata una condanna all'ergastolo o in altri casi indicati tassativamente dalla legge.

Spiegazione dell'art. 36 Codice Penale

La pubblicazione della condanna, obbligatoriamente disposta dal codice penale e da numerose leggi speciali in relazione a determinati reati contraddistinti da comuni strutture di contraffazione, usurpazione, arrogazione e frode, risponde a razionali intendimenti quali la riparazione del danno non patrimoniale cagionato alla vittima, la salvaguardia di altre possibili vittime, la creazione nell'animo del soggetto condannato di motivi di pentimento e di emenda scaturenti dalla divulgazione del suo comportamento delittuoso.

La pubblicazione viene effettuata tramite affissione nel Comune in cui è stato commesso il delitto, dove è stata emessa la sentenza, dove risiedeva il condannato e tramite inserimento nel sito internet del Ministero della Giustizia.

Mentre la pubblicazione è obbligatoria nei casi previsti dal presente articolo, quali appunto l'ergastolo e le condanne per i reati elencati, le modalità della pubblicazione (ad es. per estratto o per intero) sono rimesse al prudente apprezzamento del Giudice all'esito di un giudizio di bilanciamento dei vari interessi in gioco.

Egli decide inoltre la durata della pubblicazione, comunque per un minimo di quindici giorni ed un massimo di trenta.

Massime relative all'art. 36 Codice Penale

Cass. pen. n. 3551/2020

In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. dall'art. 37, comma 18, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto della pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via "internet", che ha rafforzato il carattere afflittivo di detta pena, sicché non sussiste l'interesse del condannato a ricorrere per cassazione al fine di chiedere l'applicazione della nuova disciplina.

Cass. pen. n. 45754/2017

In tema di pene accessorie, l'articolo 12, comma primo, lett. e), del d.lgs.74 del 2000, che prevede la pubblicazione della sentenza di condanna per taluno dei reati previsti nel medesimo decreto, attribuisce al giudice la determinazione della durata della pubblicazione entro il limite dei trenta giorni sulla base di una valutazione discrezionale non esercitabile in sede di giudizio di legittimità.

Cass. pen. n. 47216/2016

La modalità di pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito internet del Ministero della giustizia, con esecuzione d'ufficio ed a spese del condannato, a norma dell'art. 36 cod. pen., può essere disposta esclusivamente nei casi in cui essa sia prevista dalla legge come sanzione accessoria e non anche qualora la pubblicazione della sentenza sia imposta al condannato, a titolo di riparazione del danno, come condizione cui il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 cod. pen.

Cass. pen. n. 3957/1995

Il condono previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 è applicabile anche alla pena accessoria della pubblicazione della condanna, prevista dall'art. 36 c.p. Quando tuttavia il giudice abbia negato la concessione del beneficio ritenendo che la pubblicazione della sentenza non rientri tra le pene accessorie temporanee, facendo oggetto di specifica statuizione tale esclusione — e contro tale decisione non sia stata proposta impugnazione — non sarà più possibile, per il principio dell'intangibilità del giudicato, procedere in fase esecutiva all'applicazione del provvedimento di clemenza.

Cass. pen. n. 9315/1994

L'art. 57 della L. 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina gli effetti delle pene sostitutive ed i criteri di ragguaglio, dispone al comma 2 che la pena pecuniaria si considera sempre tale, anche se sostitutiva di quella detentiva. Pertanto, nell'ipotesi delittuosa di emissione di assegno senza autorizzazione (art. 1 della L. 15 dicembre 1990, n. 386), non va disposta l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza (art. 5, comma 2, L. n. 386 citata), ove il giudice abbia sostituito la pena pecuniaria alla reclusione.

Cass. pen. n. 12763/1989

La pubblicazione della sentenza di condanna, in quanto pena accessoria non temporanea, non è condonabile ai sensi dell'art. 9, d.p.r. 16 dicembre 1986, n. 865, avente ad oggetto la concessione di amnistia e indulto.

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