(massima n. 1)
L'omessa fissazione dell'udienza ex art. 447 cod. proc. pen. impedisce l'instaurazione del contraddittorio in relazione alla sorte dei beni eventualmente in sequestro, sicché laddove la confisca sia stata disposta senza tenere conto delle deduzioni difensive, la violazione del contradditorio determina la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen., ma certamente non anche dell'accordo intervenuto tra le parti, in relazione al quale il GIP dovrà decidere previa fissazione dell'udienza camerale, posto che tale accordo, una volta perfezionatosi, può essere modificato, nei termini di legge, solamente da un nuovo accordo tra le parti.