(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, il mancato avviso, nel decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 447, comma 1, cod. proc. pen., della facoltą della parte di accedere ai programmi di giustizia riparativa integra una nullitą di ordine generale a regime intermedio ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., che deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, entro l'udienza di comparizione delle parti per la definizione del giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato, "in parte qua", il ricorso sul rilievo che il difensore dell'indagato, nel corso dell'udienza per la decisione, aveva riformulato la richiesta di applicazione della pena, cosģ implicitamente rinunciando alla deduzione della nullitą, con decadenza dalla possibilitą di rilevarla con il ricorso). (Annulla in parte con rinvio, GIP Tribunale Ancona, 06/02/2023)