Cassazione penale Sez. IV ordinanza n. 287 del 20 aprile 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

La declaratoria da parte del pretore della nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica alla persona offesa, anche se frutto di errore, rende il decreto stesso improduttivo degli effetti ad esso collegati dalla legge sicché deve procedersi alla rinnovazione della citazione ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale. L'adempimento relativo è di competenza del P.M., potendo il pretore disporre la detta rinnovazione della citazione ma non anche provvedervi.

(massima n. 2)

Nell'ipotesi di richiesta di applicazione della pena formulata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 c.p.p., non è previsto che sia dato avviso dell'udienza fissata per la decisione alla persona offesa, sicché la mancata comparizione di questa non ha rilevanza e la pronuncia della sentenza in sua assenza non comporta alcuna violazione di legge.

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