Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3955 del 4 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora l'istanza di patteggiamento venga formulata nel corso delle indagini preliminari, quantunque vi sia l'accordo delle parti sulla pena, il giudice non č abilitato a provvedere de plano, ma, al contrario, deve fissare apposita udienza, della quale le parti stesse devono essere rese edotte mediante la notificazione di cui all'art. 447, comma primo, c.p.p., ovvero atto equipollente. La mancanza sia della notifica, sia di un atto equipollente comporta la nullitā della sentenza per violazione dell'art. 178 lett. b) e c) stesso codice.

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