(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, il danneggiato può costituirsi parte civile in udienza preliminare anche nel caso in cui l'imputato abbia previamente depositato in cancelleria la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. munita del consenso del pubblico ministero, posto che, a differenza di quanto accade nell'ipotesi in cui analoga richiesta sia presentata nell'udienza fissata nel corso delle indagini preliminari ex art. 447, comma 1, cod. proc. pen., tale richiesta può avere epiloghi diversi dal solo accoglimento o rigetto, sicché, nella sentenza di applicazione della pena che recepisca quell'accordo, devono essere liquidate in favore della parte civile le spese sostenute per la costituzione in giudizio. (Dichiara inammissibile, GIP Tribunale Torino, 19/09/2022)