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Articolo 344 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Improcedibilitą per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

Dispositivo dell'art. 344 bis Codice di procedura penale

1. (1)La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale(2).

2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale(2).

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.

4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416 bis, 416 ter, 609 bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis 1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis 1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.

5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 o dell'articolo 598 ter, comma 2, del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata(3).

7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall’articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un’udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell’imputato, ai sensi dell’articolo 159 o dell’articolo 598-ter, comma 2, del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all’articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l’autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata.
(omissis]

__________________

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 2, comma 2, lettera a), della L. 27 settembre 2021, n. 134.
(2) La L. 27 settembre 2021, n. 134 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 3) che il presente articolo si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020;
- (con l'art. 2, comma 4) che "Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344 bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- (con l'art. 2, comma 5) che "Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo344 bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo".
(3) Comma modificato dall'art. 16, co. 1 del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La disposizione in esame ritrova la sua ratio nella volontà di assicurare il rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Spiegazione dell'art. 344 bis Codice di procedura penale

L’art. 344-bis c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n. 134 del 2021 e poi modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, riforma Cartabia) prevede una causa di improcedibilità dell’azione penale, in base alla durata massima del giudizio di appello e di Cassazione:
  • il comma 1 stabilisce che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni è causa di improcedibilità dell’azione penale;
  • il comma 2 prevede che la mancata definizione del giudizio di Cassazione entro il termine di un anno è causa di improcedibilità dell'azione penale.

Ai sensi del comma 3, il termine per il giudizio di appello (due anni) e il termine del giudizio in Cassazione (un anno) decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 del c.p.p. per il deposito della motivazione della sentenza.

Poi, il comma 4 stabilisce che i termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere prorogati per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di Cassazione: il giudice procedente, con ordinanza motivata, può prorogare i termini quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso a causa del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare.
Altre proroghe possono essere disposte quando si procede per gravi reati di particolare allarme sociale, espressamente previsti dalla norma (ad es., reati di stampo mafioso, reati con finalità di terrorismo etc.).

Ancora, il comma 5 precisa che, contro l’ordinanza di proroga, l’imputato e il suo difensore possano proporre ricorso per Cassazione entro cinque giorni. La Corte decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, in camera di consiglio non partecipata (nelle forme ai sensi dell’art. 611 del c.p.p.). Se la Cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.

Inoltre, il comma 6 prevede cause di sospensione dei termini:
  • i termini di durata dei giudizi di impugnazione sono sospesi nei casi previsti dal comma 1 dell’art. 159 del c.p.p. (norma che disciplina le ipotesi di sospensione del corso della prescrizione);
  • nel giudizio di appello, oltre ai casi di cui all’art. 159 del c.p.p., il termine di durata è sospeso anche per il tempo necessario per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: in tal caso, la sospensione tra un’udienza e l’altra non può essere superiore a sessanta giorni;
  • quando occorre procedere a nuove ricerche dell’imputato irreperibile, se la notificazione telematica non è possibile o se l’imputato non appellante non è presente all’udienza per irregolarità della notificazione e non si può procedere in assenza, c’è la sospensione dei termini tra la data in cui l’autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data di notificazione.

Secondo il comma 7, la declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.

Inoltre, il comma 8 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 624 del c.p.p. (annullamento parziale della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione), i commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 344-bis c.p.p. trovano applicazione anche nel giudizio che segue all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice dell’appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 617 del c.p.p. per il deposito della motivazione da parte della Cassazione.

Infine, c’è un’eccezione al sistema visto finora: il comma 9 precisa che le disposizioni dell’art. 344-bis c.p.p. non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come l’effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.

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