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Articolo 282 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 24/04/2025]

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Dispositivo dell'art. 282 ter Codice di procedura penale

1. (1)Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275 bis. Nei casi di cui all'articolo 282 bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi(2)(3)(4).

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis(3).

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 9, del D.L. 23.02.2009, n. 11.
(2) Sotto il profilo oggettivo, la misura si articola in un possibile doppio contenuto: un divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati con abitudine dalla vittima e un obbligo specifico di restare ad una determinata distanza, assorbente il primo.
(3) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 12, comma 1, lettera d) della L. 24 novembre 2023, n. 168.
(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lettera d) D.L. 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla L. 23 gennaio 2025, n. 4.

Ratio Legis

Secondo il principio di gradualità, in una logica di progressiva afflittività, il legislatore ha previsto una misura che è tesa ad evitare pericolosi contatti tra la persona offesa e l'indagato o imputato.

Spiegazione dell'art. 282 ter Codice di procedura penale

Seguendo il principio di gradualità, le misure cautelari coercitive sono ordinate secondo una logica di progressiva afflittività (cioè, cominciando da misure di contenuto meramente obbligatorio per finire con le vere e proprie misure detentive).

In questo ordine ideale, dopo le misure del divieto di espatrio ex art. 281 del c.p.p., dell’obbligo di presentazione periodica di cui all’art. 282 del c.p.p. e dell’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis del c.p.p., si colloca la norma in esame che regolamenta il divieto di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da persone con essa legate.

Questa misura è stata introdotta dalla disciplina sugli atti persecutori. Però, non facendo esplicito riferimento all’art. 612 bis del c.p., essa deve considerarsi una misura applicabile ad ogni fattispecie di reati che implichi una particolare tutela della persona offesa.

Ai sensi del comma 1 (come modificato prima dalla L. n. 186 del 2023 e poi dal c.d. Decreto giustizia, D.L. n. 178 del 2024, L. n. 4 del 2025), viene innanzitutto disciplinato il divieto di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. In particolare, con questa misura, il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, o di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa.

Come precisato dal comma 4, quando l’imputato ha necessità di frequentare i suddetti luoghi per motivi di lavoro o esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

In generale, l’applicazione della misura in esame deve rispettare i limiti di pena ex all’art. 280 del c.p.p.. Però, nei casi indicati dal comma 6 dell’art. 282-bis c.p.p. (modificato dalla L. n. 186 del 2023 e poi dal c.d. Decreto giustizia, D.L. n. 178 del 2024, L. n. 4 del 2025), se si procede per determinati reati di particolare allarme sociale (ad esempio, maltrattamenti ex art. 572 del c.p., violenza sessuale di cui all’art. 609 bis del c.p.), la misura può essere applicata anche al di fuori dei limiti di pena tracciati dall’art. 280 del c.p.p. e, quindi, anche nei casi in cui il delitto non preveda l’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Inoltre, con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice dispone anche l’applicazione delle modalità di controllo di cui all’art. 275 bis del c.p.p. (ossia, il c.d. braccialetto elettronico). Tuttavia, è comunque necessario il consenso dell’imputato per l’adozione di queste modalità di controllo e, se l’imputato non presta tale consenso, il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave.

Inoltre, in relazione a queste modalità di controllo, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di altre misure cautelari anche più gravi anche quando la polizia giudiziaria accerta la non fattibilità tecnica (ivi compresa quella operativa) delle predette modalità. A tal riguardo, a norma dell’art. 97 ter delle disp. att. c.p.p. (introdotto dal c.d. D.L. Giustizia del 2024), nell’accertare la fattibilità tecnica e operativa, senza ritardo entro quarantotto ore, la polizia giudiziaria – con il supporto di operatori tecnici – deve effettuare tale verifica, analizzando anche le caratteristiche dei luoghi (ad esempio, copertura di rete, qualità della connessione) e la gestione dei mezzi tecnici per valutare l’efficacia del controllo. Inoltre, entro quarantotto ore, la polizia giudiziaria deve trasmettere il rapporto all’autorità giudiziaria per permettere a quest’ultima di prendere le opportune decisioni.

Poi, il successivo comma 2 (anch’esso modificato dalla L. n. 168 del 2023) disciplina il divieto di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla da persone legate con l’offeso. Infatti, quando sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati da prossimi congiunti dell’offeso o da persone con questo conviventi o comunque legate da relazione affettiva, o di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone.
Anche in questa ipotesi, con tale provvedimento, il giudice dispone l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico ex art. 275-bis c.p.p..

Inoltre, anche in tale ultimo caso, ai sensi del comma 4, qualora la frequentazione dei suddetti luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può stabilire limitazioni.

Infine, a norma del comma 3, in aggiunta al divieto di avvicinamento, il giudice può anche vietare all’imputato di comunicare, con qualsiasi mezzo, con la persona offesa e le persone con essa legate (prossimi congiunti, conviventi o persone legate da relazione affettiva).

Massime relative all'art. 282 ter Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 23472/2019

In tema di misure cautelari, il collocamento della persona offesa in una struttura protetta non preclude l'applicabilità della misura del divieto di avvicinamento alla stessa previsto dall'art. 282-ter cod. proc. pen., non influendo tale ricovero sull'attualità del pericolo di recidiva ed essendo il provvedimento cautelare rivolto a tutelare il diritto della persona offesa ad esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere dal luogo in cui essa si trovi. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 11/12/2018).

Cass. pen. n. 8333/2015

In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza che dispone ex art. 282 ter cod. proc. pen. il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi ai quali è inibito l'accesso, poichè solo in tal modo il provvedimento cautelare assume una conformazione completa che consente il controllo dell'osservanza delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare, evitando l'imposizione all'indagato di una condotta di "non facere" indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa.

Cass. pen. n. 5664/2015

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento con cui il giudice dispone, ex art. 282 ter, cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto della proibizione, perché solo in tal modo il provvedimento assicura sia l'esigenza di praticabilità della misura sia la necessità di contenere le limitazioni imposte all'indagato nei confini strettamente necessari alla tutela della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata per indeterminatezza nell'indicazione dei luoghi vietati, demandando al giudice di merito la eventuale possibilità di applicare all'indagato un generale divieto di avvicinamento alla persona offesa che non richiede la specifica individuazione delle zone in cui è interdetto l'accesso).

Cass. pen. n. 48395/2014

La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter cod. proc. pen., può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.

Cass. pen. n. 36887/2013

La misura cautelare del divieto di avvicinamento prevista dall'art. 282 ter c.p.p. può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.

Cass. pen. n. 27798/2013

La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter, cod. proc. pen., deve indicare in maniera sufficientemente determinata i luoghi l'accesso ai quali è inibito all'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente determinata l'indicazione di non avvicinarsi al luogo di dimora o di lavoro della vittima in quanto si tratta di luoghi individuati e ben noti all'obbligato).

Cass. pen. n. 19552/2013

La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter c.p.p., può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.

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