Seguendo il
principio di gradualità, le misure cautelari coercitive sono ordinate secondo una logica di
progressiva afflittività (cioè, cominciando da misure di contenuto meramente obbligatorio per finire con le vere e proprie misure detentive).
In questo ordine ideale, dopo le misure del divieto di espatrio
ex art. 281 del c.p.p., dell’obbligo di presentazione periodica di cui all’
art. 282 del c.p.p. e dell’allontanamento dalla casa familiare
ex art. 282 bis del c.p.p., si colloca la norma in esame che regolamenta il
divieto di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da persone con essa legate.
Questa misura è stata introdotta dalla disciplina sugli atti persecutori. Però, non facendo esplicito riferimento all’
art. 612 bis del c.p., essa deve considerarsi una misura applicabile ad ogni fattispecie di reati che implichi una particolare tutela della persona offesa.
Ai sensi del comma 1 (come modificato prima dalla L. n. 186 del 2023 e poi dal c.d. Decreto giustizia, D.L. n. 178 del 2024, L. n. 4 del 2025), viene innanzitutto disciplinato il
divieto di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. In particolare, con questa misura, il giudice prescrive all’
imputato di
non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, o di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa.
Come precisato dal comma 4, quando l’imputato ha necessità di frequentare i suddetti luoghi per motivi di lavoro o esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
In generale, l’applicazione della misura in esame deve rispettare i limiti di pena
ex all’
art. 280 del c.p.p.. Però, nei casi indicati dal comma 6 dell’art. 282-bis c.p.p. (modificato dalla L. n. 186 del 2023 e poi dal c.d. Decreto giustizia, D.L. n. 178 del 2024, L. n. 4 del 2025), se si procede
per determinati reati di particolare allarme sociale (ad esempio,
maltrattamenti ex art. 572 del c.p.,
violenza sessuale di cui all’
art. 609 bis del c.p.), la misura
può essere applicata anche al di fuori dei limiti di pena tracciati dall’art. 280 del c.p.p. e, quindi, anche nei casi in cui il
delitto non preveda l’
ergastolo o la
reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Inoltre, con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice dispone anche l’applicazione delle
modalità di controllo di cui all’art. 275 bis del c.p.p. (ossia, il c.d. braccialetto elettronico). Tuttavia, è comunque necessario il
consenso dell’imputato per l’adozione di queste modalità di controllo e,
se l’imputato non presta tale consenso, il giudice prevede l’
applicazione, anche congiunta, di una misura più grave.
Inoltre, in relazione a queste modalità di controllo, il giudice impone
l’applicazione, anche congiunta, di altre misure cautelari anche più gravi anche quando la
polizia giudiziaria accerta la
non fattibilità tecnica (ivi compresa quella operativa) delle predette modalità. A tal riguardo, a norma dell’
art. 97 ter delle disp. att. c.p.p. (introdotto dal c.d. D.L. Giustizia del 2024), nell’accertare la fattibilità tecnica e operativa, senza ritardo entro quarantotto ore, la polizia giudiziaria – con il supporto di operatori tecnici – deve effettuare tale verifica, analizzando anche le caratteristiche dei luoghi (ad esempio, copertura di rete, qualità della connessione) e la gestione dei mezzi tecnici per valutare l’efficacia del controllo. Inoltre, entro quarantotto ore, la polizia giudiziaria deve trasmettere il rapporto all’autorità giudiziaria per permettere a quest’ultima di prendere le opportune decisioni.
Poi, il successivo comma 2 (anch’esso modificato dalla L. n. 168 del 2023) disciplina il
divieto di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla da persone legate con l’offeso. Infatti, quando sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato
di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati da prossimi congiunti dell’offeso o da persone con questo conviventi o comunque legate da relazione affettiva, o di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone.
Anche in questa ipotesi, con tale provvedimento, il giudice dispone
l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico ex art. 275-bis c.p.p..
Inoltre, anche in tale ultimo caso, ai sensi del comma 4, qualora la frequentazione dei suddetti luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può stabilire limitazioni.
Infine, a norma del comma 3,
in aggiunta al divieto di avvicinamento, il giudice può anche
vietare all’imputato di comunicare, con qualsiasi mezzo, con la persona offesa e le persone con essa legate (prossimi congiunti, conviventi o persone legate da relazione affettiva).