Cass. pen. n. 8379/2025
In tema di misure cautelari personali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2024, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, che ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con adozione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275-bis cod. proc. pen., disponga automaticamente una misura più afflittiva, ove sia accertata la non fattibilità tecnica delle anzidette modalità di controllo, dovendo, piuttosto, rivalutare la fattispecie concreta e, pertanto, aggravare o attenuare la misura, in conformità alle regole generali di adeguatezza e proporzionalità. (Annulla in parte senza rinvio, Trib. Libertà Milano, 14/10/2024)
Cass. pen. n. 27963/2020
Nel caso di soggetto ultrasettantenne, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice non può condizionare l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, anche se disposta in sostituzione della custodia cautelare in carcere, alla disponibilità del c.d. braccialetto elettronico. (Annulla senza rinvio, Trib. Libertà Catania, 17/12/2019)
Cass. pen. n. 43402/2019
Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico). (Rigetta, Trib. Libertà Roma, 18/04/2019)
Cass. pen. n. 555/2016
In tema di misure di sicurezza, l'omesso interrogatorio, nel termine di cinque giorni decorrenti dall'applicazione provvisoria della misura, non ne determina la perdita di efficacia, qualora essa sia adottata in epoca successiva all'applicazione della misura della custodia cautelare, in quanto l'art. 313 cod. proc. pen. prevede che l'audizione specifica del prevenuto sia necessaria solo nel caso in cui non vi sia stato un precedente interrogatorio, nel corso del quale l'indagato abbia avuto modo di esporre le sue ragioni. (Fattispecie di applicazione provvisoria della misura del ricovero in casa di cura e custodia nei confronti di soggetto già sottoposto agli arresti domiciliari, successivamente revocati, nella quale la S.C. ha osservato che l'interrogatorio è atto preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari e non, invece, alla verifica della pericolosità sociale del soggetto, accertamento che deve precedere l'adozione della misura di sicurezza). (Rigetta, Trib. lib. Roma, 31/05/2016)
Cass. pen. n. 20769/2016
Il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto della impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. (La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che, all'accertata indisponibilità del congegno elettronico non può conseguire alcuna automatica applicazione nè della custodia cautelare in carcere, nè degli arresti domiciliari tradizionali).
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In materia di misure cautelari personali, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova ed autonoma misura cautelare, configurando il mezzo tecnico previsto dall'art. 275 bis cod.proc.pen., un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti.
Cass. pen. n. 39529/2015
In tema di arresti domiciliari, poiché la prescrizione relativa all'adozione del c.d. "braccialetto elettronico" non attiene al giudizio di adeguatezza della misura ma alla verifica della capacità dell'indagato di autolimitare la propria libertà di movimento, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, ritenuta idonea la misura domiciliare a soddisfare le concrete esigenze cautelari, subordina la scarcerazione alla disponibilità ed alla effettiva attivazione del dispositivo elettronico, dovendo, invece, il detenuto, in caso di indisponibilità del "braccialetto", essere controllato con i mezzi tradizionali.
Cass. pen. n. 27973/2004
Non è deducibile in sede di appello avverso ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca della custodia cautelare la questione circa l'operatività del disposto di cui all'art. 275, comma secondo bis. c.p.p., secondo cui la custodia cautelare non può essere disposta quando si ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, trattandosi di questione la cui proposizione trova la sua sede naturale solo nella richiesta di riesame.
Cass. pen. n. 47413/2003
In tema di misure cautelari personali, la previsione di cui all'art. 275 bis c.p.p., introdotta dall'art. 16 D.L. 24 novembre 2000, n. 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 — stabilendo che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare possa prescrivere, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l'adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo — non introduce una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate negli articoli 281 ss. c.p.p., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell'indagato all'adozione dello strumento elettronico. Ne deriva che il suddetto braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura piú lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni.