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Articolo 275 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 24/04/2025]

Particolari modalità di controllo

Dispositivo dell'art. 275 bis Codice di procedura penale

1. (1)Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti(2)(3)(4).

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.

Note

(1) Il presente articolo è stato introdotto dall’art. 16, comma 2, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341 convertito nella l. 19 gennaio 2001, n. 4.
(2) Tale comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.
(3) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a) della L. 24 novembre 2023, n. 168, che ha sostituito le parole ",quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria" con le seguenti ", previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria".
(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) del D.L. 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla L. 23 gennaio 2025, n. 4. Sono state inserite, dopo le parole "fattibilità tecnica", le parole ", ivi inclusa quella operativa,". Questo intervento deve essere letto unitamente all'introduzione dell'art. 97 ter delle disp. att. c.p.p. che regolamenta le modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275 bis, 282 bis e 282 ter del codice.

Ratio Legis

La ratio della norma si ritrova nella volontà del legislatore di accentuare le modalità di controllo dell’imputato attraverso una forma di monitoraggio a distanza senza l’impiego costante delle Forze di Polizia. In questo modo, il legislatore punta altresì ad alleggerire il sovraffollamento carcerario, anche attraverso l’aumento di ipotesi applicative di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere (che deve rimanere l’extrema ratio).

Spiegazione dell'art. 275 bis Codice di procedura penale

L’art. 275-bis c.p.p. disciplina una particolare modalità di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari: cioè, l’utilizzo del c.d. braccialetto elettronico. Nello specifico, il braccialetto elettronico è uno strumento tramite cui è possibile tracciare costantemente gli spostamenti dell’imputato che lo indossa.

Ai sensi del comma 1 (modificato dal c.d. Decreto giustizia, D.L. n. 178 del 2024, L. n. 4 del 2025), questa modalità di controllo è la regola: cioè, quando il giudice ritenga di applicare la misura degli arresti domiciliari (fin da subito o anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere), egli deve prescrivere modalità di controllo attraverso l’utilizzo del braccialetto elettronico, salvo che non ritenga che tale modalità non sia necessaria in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelare da soddisfare nel caso concreto.

Pertanto, se il giudice non applica il braccialetto elettronico, dovrà adeguatamente motivare tale decisione.

Prima di decidere sull’utilizzo del braccialetto elettronico, il giudice deve accertare la relativa fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria. A tal riguardo, a norma dell’art. 97 ter delle disp. att. c.p.p. (introdotto dal c.d. D.L. Giustizia del 2024), nell’accertare la fattibilità tecnica e operativa, senza ritardo entro quarantotto ore, la polizia giudiziaria – con il supporto di operatori tecnici – deve effettuare tale verifica, analizzando anche le caratteristiche dei luoghi (ad esempio, copertura di rete, qualità della connessione) e la gestione dei mezzi tecnici per valutare l’efficacia del controllo. Inoltre, entro quarantotto ore, la polizia giudiziaria deve trasmettere il rapporto all’autorità giudiziaria per permettere a quest’ultima di prendere le opportune decisioni.

Bisogna ricordare che, prima della L. n. 168 del 2023, il giudice doveva procedere ad un diverso accertamento: ossia, prima di decidere, il giudice doveva verificare l'effettiva disponibilità dello strumento elettronico da parte della polizia giudiziaria. Peraltro, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, dall'indisponibilità concreta del braccialetto elettronico non poteva conseguire automaticamente l'applicazione né della carcerazione cautelare, né dell'arresto domiciliare tradizionale. Sul punto, parte della dottrina ha sottolineato che la nuova formula, limitandosi a sostituire il concetto di “disponibilità” con quello più generico di “fattibilità tecnica” (ivi compresa quella operativa), non sembra incidere sul principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite.
Inoltre, l’utilizzo del braccialetto elettronico è subordinato ad un altro requisito: il consenso della persona da sottoporre agli arresti domiciliari.

Infatti, il comma 2 dell’art. 275-bis c.p.p. precisa che l’imputato presta o nega il consenso all’uso del braccialetto elettronico con dichiarazione espressa all’organo di polizia giudiziaria incaricato di eseguire l’ordinanza applicativa della misura (questa dichiarazione è poi trasmessa al giudice, che ha emesso l’ordinanza, ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dal comma 1 dell’art. 293 del c.p.p.).
A norma del comma 3, se acconsente, l'imputato è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.
Al contrario, il comma 1 precisa che, se l’imputato nega il consenso, il giudice dovrà applicare nei confronti di tale soggetto la custodia cautelare in carcere.

Massime relative all'art. 275 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 20769/2016

Il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto della impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. (La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che, all'accertata indisponibilità del congegno elettronico non può conseguire alcuna automatica applicazione nè della custodia cautelare in carcere, nè degli arresti domiciliari tradizionali).

In materia di misure cautelari personali, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova ed autonoma misura cautelare, configurando il mezzo tecnico previsto dall'art. 275 bis cod.proc.pen., un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti.

Cass. pen. n. 555/2016

La previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", non ha introdotto una nuova misura coercitiva ma solo una mera modalità di esecuzione della misura cautelare personale e non attiene all'adeguatezza della stessa, cioè al divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma al giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta della misura, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale. (In motivazione la Corte ha altresì chiarito che l'art. 275, comma terzo bis, cod. proc. pen. contiene non un vincolo al prudente apprezzamento del giudice, ma soltanto un richiamo affinché questi verifichi in concreto l'impraticabilità della misura di cui agli artt. 284 e 275 bis cod. proc. pen., sulla scorta delle esigenze cautelari effettivamente esistenti nella specie, desumibili dalle connotazioni oggettive del fatto e della personalità dell'indagato).

Cass. pen. n. 39529/2015

In tema di arresti domiciliari, poiché la prescrizione relativa all'adozione del c.d. "braccialetto elettronico" non attiene al giudizio di adeguatezza della misura ma alla verifica della capacità dell'indagato di autolimitare la propria libertà di movimento, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, ritenuta idonea la misura domiciliare a soddisfare le concrete esigenze cautelari, subordina la scarcerazione alla disponibilità ed alla effettiva attivazione del dispositivo elettronico, dovendo, invece, il detenuto, in caso di indisponibilità del "braccialetto", essere controllato con i mezzi tradizionali.

Cass. pen. n. 27973/2004

Non è deducibile in sede di appello avverso ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca della custodia cautelare la questione circa l'operatività del disposto di cui all'art. 275, comma secondo bis. c.p.p., secondo cui la custodia cautelare non può essere disposta quando si ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, trattandosi di questione la cui proposizione trova la sua sede naturale solo nella richiesta di riesame.

Cass. pen. n. 47413/2003

In tema di misure cautelari personali, la previsione di cui all'art. 275 bis c.p.p., introdotta dall'art. 16 D.L. 24 novembre 2000, n. 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 — stabilendo che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare possa prescrivere, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l'adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo — non introduce una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate negli articoli 281 ss. c.p.p., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell'indagato all'adozione dello strumento elettronico. Ne deriva che il suddetto braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura piú lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni.

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