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Articolo 591 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto

Dispositivo dell'art. 591 Codice di procedura civile

Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle(1), il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a [nuovo] incanto, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568.

Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell’articolo 590(2).

Note

(1) Nel caso in cui l'incanto abbia avuto un esito negativo viene rimessa alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione, la facoltà di disporre l'assegnazione o l'amministrazione giudiziaria ove decida di non accogliere le istanze di assegnazione. Infatti, il giudice non risulta più obbligato a convocare le parti fissando un'apposita udienza, ma può decidere autonomamente e fuori udienza se procedere ad una nuova vendita o se disporre l'amministrazione giudiziaria.
(2) Articolo così modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.

Spiegazione dell'art. 591 Codice di procedura civile

Il D.L. 27.6.2015, n. 83 ha modificato anche questa disposizione, prevedendo che il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati.
Secondo l’assetto risultante da tale decreto, l'incanto era previsto solo per il caso in cui non vi fossero domande di assegnazione o se il giudice dell'esecuzione avesse deciso di non accoglierle; in questo caso, egli disponeva l'amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 592 e ss. c.p.c., oppure pronunciava nuova ordinanza ai sensi dell' art. 576 c.p.c. affinché si procedesse a incanto.
Il D.L. 83/2015 aveva anche modificato il limite entro cui ribassare il prezzo.

L'art. 4, lett. h), del D.L. n. 59/2016, convertito nella Legge n. 119/2016, ha ulteriormente modificato la norma in esame, prevedendo che quando non si concretizzi la vendita al miglior offerente, il giudice può autorizzare l'incanto solo in assenza di istanze di assegnazione e se ritiene di poter ricavare con tale modalità un prezzo superiore di almeno la metà del valore del bene determinato ex art. 568 c.p.c (l'incanto, dunque, deve rimanere un'ipotesi assolutamente residuale, da lasciare come extrema ratio).

Occorre evidenziare che con l’ultimo D.l. sono cambiate anche le regole in relazione al prezzo di vendita; infatti, mentre prima il giudice poteva decidere di ribassare il prezzo di vendita di un quarto, adesso, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, può decidere di ribassare il prezzo fino al limite della metà, e ciò all’evidente scopo di favorire in ogni modo la vendita del bene, anche a costo di venderlo a prezzo stracciato.

Pertanto, il giudice dell'esecuzione, in forza di quanto previsto dalla norma in esame, è dotato di un potere discrezionale nella valutazione delle istanze di assegnazione, che potrebbe anche non accogliere, ritenendo più conveniente disporre una nuova vendita o l'amministrazione giudiziaria.

Le “diverse condizioni di vendita”, a cui la norma di riferisce possono al più risolversi in una maggiore elasticità relativa alle previsioni dell' art. 576 (come il termine per il versamento del prezzo), mentre non possono giungere al punto di autorizzare condizioni proprie della vendita tra privati, come una vendita rateale o con riserva di proprietà.

Massime relative all'art. 591 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 18701/2011

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la fattispecie dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs 23 febbraio 2006, n. 109 configura un illecito cosiddetto di evento che si perfeziona - nel caso in cui la condotta commissiva od omissiva del magistrato si configuri anche come illecito penale, ovvero sia eziologicamente legata alla commissione di un reato da parte di altro soggetto - quando si consuma il reato, in quanto il danno, cui fa riferimento la norma disciplinare nell'ipotesi in esame, non va inteso nella sua nozione civilistica, e quindi come pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, ma in quella penalistica, come lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di proscioglimento della sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura di un giudice dell'esecuzione - incolpato di non avere controllato l'attività del notaio, cui era stata delegata la vendita di beni, che aveva versato su conti correnti personali le somme incassate - fondata sull'erronea considerazione che le parti processuali non avevano subito alcun danno patrimoniale, essendo le somme medesime state restituite, laddove, invece, la fattispecie di peculato era da considerarsi già perfezionata). (Cassa con rinvio, Cons. Sup. Mag. Roma, 17/12/2010).

Cass. civ. n. 16453/2009

In tema di espropriazione immobiliare, l'art. 591 c.p.c. rimette al prudente apprezzamento del giudice dell'esecuzione l'alternativa tra l'incanto successivo (in ribasso), finalizzato alla ricerca di una liquidazione il più rapida possibile, e l'amministrazione giudiziaria dell'immobile, che normalmente ha lo scopo di "congelare" la procedura in attesa di tempi in cui il mercato sia più favorevole. (Principio affermato in relazione a fattispecie disciplinata dall'art. 591 c.p.c. nel testo anteriore alla sostituzione di cui all'art. 2, comma 3, lett. e), n. 33 del D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. r), n. 1 della L. n. 263 del 2005).

Cass. civ. n. 27148/2006

L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è prevista dall'art. 591 c.p.c. come alternativa rispetto ad un incanto successivo al ribasso è rimessa alla decisione del giudice dell'esecuzione, a prescindere da una espressa domanda dei creditori procedenti, e non rappresenta una forma autonoma di esecuzione, ma costituisce una fase incidentale del procedimento di espropriazione, meramente eventuale e sussidiaria, che ha la funzione di sospenderlo in presenza di una contingenza negativa in attesa di tempi in cui il mercato sia più favorevole. Il suo scopo è di mantenere il valore stimato dei beni e di evitare la diminuzione che ne comporterebbe il ricorso ad un nuovo incanto. (Principio affermato riguardo a fattispecie soggetta al testo dell'art. 591 anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 39 quater del D.L. n. 273 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 51 del 2006).

Cass. civ. n. 2701/1994

Nell'espropriazione immobiliare, qualora dopo il primo incanto andato deserto il prezzo della vendita dei beni pignorati sia determinato nella misura di un quinto di quello originariamente fissato, anziché in quella inferiore di un quinto dello stesso prezzo originario, come stabilito dal secondo comma dell'art. 591 c.p.c., l'aggiudicazione del bene a tale prezzo inferiore, in ragione del mancato rispetto delle regole del procedimento di determinazione del prezzo del secondo incanto, comporta che il difensore del debitore esecutato che non abbia impugnato il provvedimento emesso in violazione del citato disposto del codice di rito, è tenuto a risarcire i danni subiti dallo stesso debitore esecutato, a seguito dell'avvenuta immediata aggiudicazione del bene ad un prezzo non correttamente determinato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 591 Codice di procedura civile

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G. F. chiede
giovedì 06/12/2018 - Sicilia
“Salve, il mio problema riguarda il processo di esecuzione immobiliare.
La mia società ha pendente un processo di espropriazione immobiliare risalente al 2011 (iscrizione a ruolo) per debiti contratti con istituti di credito, che hanno promosso la causa, e con l'agente della riscossione (creditore intervenuto). A garanzia del credito (2 mutui chirografari) detti istituti hanno iscritto ipoteca sul nostro stabilimento contestualmente alla concessione del credito e l'agente della riscossione ha iscritto ipoteca legale per debiti sopravvenuti derivanti dall'attività imprenditoriale svolta nel corso degli anni.
Nel 2015 il giudice dell'esecuzione ha dato via alla vendita del bene e ad oggi siamo alla sesta vendita del compendio pignorato e si va per la settima fissata per il 2019.
Il mio quesito è: è possibile mai che il compendio pignorato possa essere svenduto a un prezzo che 1/10 di quello originario?
Per avere contezza, detto bene (opificio) ha un valore stimato con perizia del CTU di € 2.000.000 e la settima vendita, già fissata per i primi mesi del 2019, ha un prezzo a base d'asta di € 150.000 con un ribasso pari al 40% dettato dal giudice rispetto al prezzo della sesta vendita.
E' giusto dirvi che il nostro legale, nell'umiltà del suo operato, ha presentato istanza di sospensione del processo che è stata accolta per 24 mesi (2012) e successivamente istanza di estinzione del processo (2017) adducendo a motivi quali la paralisi del mercato immobiliare etc[..] e che la società non potrà mai soddisfare i suoi debiti, notevolmente maggiori, con una vendita a un prezzo così basso.
Purtroppo il giudice, con ordinanza, valutava le nostre istanze solo dopo aver sentito i creditori che chiaramente si opponevano. Adesso il nostro legale ci propone di presentare, di nuovo, un'istanza d'inappetibilità del bene.
Sinceramente non siamo pienamente convinti data la prassi del giudice, di cui siamo perplessi e che vorremmo approfondire, che per ben due volte c'ha bocciato istanze sentiti preliminarmente i creditori.
Siamo profondamente preoccupati, riconosciamo di essere dei debitori però non v'è chi non veda che non è giusto che i nostri sacrifici siano regalati al peggior offerente.
Chiediamo il vostro aiuto per fermare questa causa.
Cordialmente”
Consulenza legale i 13/12/2018
Purtroppo la procedura seguita dal Giudice è formalmente corretta.
La vendita con incanto è regolata dall'articolo 576 e seguenti del c.p.c.: quest’ultima norma, in particolare, non contiene alcun limite per il Giudice né in merito al numero massimo di esperimenti di vendita da effettuare né in merito alla durata massima dell’intera fase di vendita.
Uno degli strumenti, allora, che il debitore esecutato ha a disposizione per “bloccare” la vendita infruttuosa è quello – tuttavia già utilizzato nel caso di specie dall’avvocato - di richiedere la sospensione del processo esecutivo.
Nel quadro, tuttavia, delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 132/2014, è stato inserito nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile un nuovo articolo, il 164 bis, il quale stabilisce che “Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”. Come si vede, tale norma riconosce al Giudice proprio il potere di chiudere il processo esecutivo se ne riscontra l’infruttuosità.

La nuova disposizione tutela il principio della ragionevole durata del processo (che impone di evitare la prosecuzione infinita di procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento degli interessi dei creditori) e quello della funzionalità e fruttuosità dell’espropriazione (Tribunale Pavia Ord., 07/07/2016).
Non tutela invece, purtroppo, l’interesse dell’esecutato.
La tutela dei creditori e dei loro interessi è, in particolare, ciò che spiega e giustifica il fatto che – nel caso in commento – essi siano sempre stati interpellati in ordine alla possibile sospensione o chiusura del procedimento. Inoltre, il loro coinvolgimento rientra nel dovere generale di rispettare il principio di difesa, per cui prima di ogni decisione la questione va sottoposta al contraddittorio tra le parti.

L’esercizio del potere attribuito al Giudice dalla norma rimane, purtroppo, del tutto discrezionale (anche se l’ampiezza di tale discrezionalità è stata fortemente criticata dai più importanti studiosi del processo esecutivo): anche nel caso in esame, dunque, il Giudice è libero di disattendere le richieste del debitore, nonostante – ad avviso di chi scrive – del tutto legittimamente quest’ultimo abbia espresso delle perplessità sulla questione dell’utilità della prosecuzione di un’esecuzione alle condizioni descritte.

Il menzionato art. 164 bis disp. att. c.p.c., infatti, ha proprio lo scopo di sottolineare la “limitatezza” della risorsa “processo esecutivo”, che deve sempre rispondere ad un’utilità effettiva del creditore (ed in questo caso non è senz’altro così).
Il Giudice dovrebbe tenere conto, in effetti, non solo delle probabilità di liquidazione del bene ma altresì del presumibile valore di realizzo (considerando il prezzo base delle ultime vendite rimaste infruttuose, nonché quanto riferisce il custode in ordine all’interesse sollevato dal bene sul mercato), dei costi (ovvero i compensi per gli ausiliari del giudice: stimatore, custode e professionista delegato alla vendita), delle spese per la liberazione del bene, delle spese di pubblicità.

In ordine, poi, al prezzo, va detto che l’art. 591 c.p.c. attribuisce al Giudice una scelta del tutto discrezionale in difetto di istanze di assegnazione del bene pignorato (il Giudice è tenuto infatti a considerare se vi siano istanze di assegnazione del bene, dal momento che in tal caso è pressoché certa la conclusione satisfattiva del procedimento esecutivo e se ne deve escludere la chiusura anticipata): egli può disporre, infatti, in quest’ultimo caso, nuovi esperimenti di vendita con prezzo ogni volta ribassato fino al limite di un quarto e, al quarto tentativo di asta andato deserto, fino al limite della metà (in forza del cosiddetto “decreto banche”, D.L. n. 59/2016, che ha modificato da ultimo la norma).
Purtroppo, nella valutazione sulla possibile chiusura del procedimento, non ha alcun rilievo – e con ciò si chiariscono i dubbi espressi nel quesito che ci occupa - la sproporzione (anche considerevole) tra il valore di stima e il prezzo base di vendita, anche se notevolmente ribassato a seguito di vani, plurimi esperimenti.

La norma non stabilisce a partire da quale momento del processo esecutivo il Giudice debba fare questa valutazione: si ritiene, però, che sia auspicabile un certo periodo di attesa, ovvero occorre attendere plurimi, infruttuosi, esperimenti di vendita.
Il Tribunale di Belluno (sentenza del 20/12/2016) ha disposto la chiusura anticipata del procedimento dopo (addirittura) dieci esperimenti di vendita senza esito: “Considerato lo svolgimento senza esito di dieci tentativi di vendita, nonostante il progressivo ribasso del prezzo, constatato che l'Ufficio esecutivo ha messo in atto tutti gli strumenti di legge utili per la realizzazione dello scopo dell'esecuzione in tempi ragionevoli, ritenuto che la prosecuzione degli esperimenti di vendita non porterebbe alla ragionevole soddisfazione delle pretese creditorie, posto che il ricavato della vendita non coprirebbe i costi della procedura, preso atto dell'inutilità della prosecuzione dell'esecuzione forzata che appare destinata a non addivenire al suo naturale epilogo per la natura ed il pessimo stato del bene accertato dalla perizia estimativa, ritenuto prevalente l'interesse pubblicistico alla ragionevole durata del processo rispetto a quello privatistico del creditore alla soddisfazione del proprio credito, letto l'art. 164 bis, disp. att., c.p.c., si dichiara l'improcedibilità della procedura esecutiva.”

La chiusura anticipata del processo esecutivo può essere, naturalmente, disposta d’ufficio dal Giudice, ma è possibile che anche le parti stimolino l’esercizio del potere ufficioso del Giudice con una propria istanza (solitamente si tratta del debitore).

Tornando alla fattispecie al nostro esame, l’unica soluzione rimane davvero quella di rinnovare i tentativi – mediante istanza di parte – di convincere il Giudice dell’inutile protrarsi del processo esecutivo, anche e soprattutto nell’interesse dei creditori procedenti, e della conseguente opportunità di chiudere tutto, con espresso riferimento al contenuto ed alle finalità di cui al citato art. 164 bis c.p.c..


Luigi L. chiede
domenica 03/08/2014 - Lazio
“Art.591 cpc: la nota n. 3 spiega che, dopo il primo e secondo tentativo di vendita all'asta, il ribasso deve essere effettuato nella misura di un quinto. Quale il riferimento di legge ? Il delegato continua ad applicare il ribasso di un quarto avallato dal giudice in rigetto del Reclamo ex 591 ter. Lo stesso delegato continua ad eseguire le operazioni di vendita nonostante sia scaduto il termine di 24 mesi assegnato in Ordinanza ai sensi dell'art. 591 bis, pur non avendo chiesto la prescritta, da legge e Ordinanza, richiesta tempestiva di proroga, ovvero prima della scadenza. Quel termine, così posto, si configura quale ordinatorio e che in assenza di proroga prima della scadenza diventa perentorio. Il delegato vanta ancora potere di vendita e di operare per tutti gli atti relativi?”
Consulenza legale i 07/08/2014
Il riferimento legislativo all'ulteriore ribasso di "un quinto" è un refuso rimasto a seguito dell'aggiornamento dell'articolo in commento alla riforma operata con D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005 n. 80. La novella legislativa ha portato la riduzione consentita da 1/5 a 1/4 per rendere più appetibile la vendita: naturalmente, si tratta di un soglia limite, potendo certamente aversi una riduzione anche inferiore.
Va precisato, tuttavia, che la nota 3 non tratta del ribasso che deve intervenire tra il primo e secondo tentativo di vendita all'asta, ma solo dopo il secondo tentativo fallito: la norma contenuta nell'art. 591 non specifica cosa debba succedere in tal caso, per cui in nota si è ipotizzato, come fa parte della dottrina, che il giudice possa comunque rigettare eventuali istanze di assegnazione, disporre l'amministrazione giudiziaria del bene o disporre un nuovo incanto.
Quanto al quesito sui poteri del delegato, in effetti, secondo i principi generali del processo civile, ogni termine che non sia espressamente perentorio è da considerarsi ordinario (art. 152, secondo comma, c.p.c.): il termine ordinario è prorogabile, ma la sua inosservanza, se non tempestivamente prorogato, produce gli stessi effetti dell'inosservanza di un termine ordinatorio.
Quali sono, però, gli effetti del mancato rispetto del termine? Il codice di rito tace sul punto.
Si ritiene in dottrina che la violazione del termine assegnato per l'ultimazione delle operazioni comporti solo la revocabilità della delega ma non la invalidità degli atti compiuti, in virtù dei principi che insegnano che non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme se tale nullità non è comminata espressamente per legge, a meno che l'atto manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 del c.p.c.).
Pertanto, si ritiene che sia possibile chiedere al giudice dell'esecuzione di revocare i poteri conferiti al professionista delegato, anche se gli atti nel frattempo compiuti si dovrebbero ritenere validi (si reputa che il Giudice dell'Esecuzione potrebbe comunque assumere una posizione diversa e più radicale, e ritenerli del tutto caducati; oppure, potrebbe concedere una proroga qualora ritenesse che il ritardo non sia imputabile a mancanza di diligenza nel professionista).