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Articolo 568 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Successione dei genitori

Dispositivo dell'art. 568 Codice Civile

(1)A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti(2) [467 ss. c.c.], succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive [538, 644 c.c.].

Note

(1) La norma si applica ai:
- genitori legittimi (v. Libro I, Titolo VII, Capo I del c.c.);
- genitori di figli legittimati (v. art. 468 del c.c.);
- genitori adottivi di minori di età (v. art. 6 e ss. L. 4 maggio 1983, n. 184).

La norma non si applica ai:
- genitori naturali, per cui vale quanto previsto dall'art. 578 del c.c.;
- genitori adottivi di maggiori di età o di minori di età nei casi particolari previsti dall'art. 44 e ss. L. 4 maggio 1983, n. 184. In tal caso sono i genitori della famiglia di origine ad avere il diritto di succedere al figlio.
(2) Tali discendenti succedono per rappresentazione (v. art. 467 ss. del c.c.).

Spiegazione dell'art. 568 Codice Civile

I genitori vengono alla successione solo in mancanza dei discendenti. Nessuna innovazione è qui apportata rispetto al codice precedente.

Va da sé che il padre o la madre adottivi non succedono al figlio, coerentemente al disposto dell’art. 304, e dato anche che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 300, l’adottato conserva i diritti e i doveri verso la sua famiglia d’origine: fra i diritti della famiglia d’origine è appunto compreso quello della successione al figlio.

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