Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 548 del 24 febbraio 1973

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancata espressa menzione delle istanze di vendita, nella ordinanza con la quale questa viene autorizzata, non vale a porre nel nulla le dette istanze, essendo la loro esistenza ed efficacia condizionate soltanto dai requisiti intrinseci di esse, e non anche da espliciti riconoscimenti del giudice dell'esecuzione. Pertanto, in nessun caso la indicata omissione può equipararsi a mancanza dell'impulso necessario per impedire la cessazione dell'efficacia del pignoramento, così come al mancato riferimento espresso alla pluralità dei pignoramenti non corrisponde la perdita dell'autonomo effetto proprio di ciascuno di essi.

(massima n. 2)

Le irregolarità verificatesi nel processo esecutivo per non essere stata data notizia, nella ipotesi prevista dal primo capoverso dell'art. 524 c.p.c., del successivo pignoramento al creditore primo pignorante, o per mancato avviso ai creditori iscritti, secondo la prescrizione dell'art. 498, vanno denunziate nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 dello stesso codice. L'inosservanza delle suddette norme incide sulla legittimità della ordinanza di vendita (e solo nel caso che abbia determinato l'assenza dal processo esecutivo di quei creditori qualificati), ma non può considerarsi di ostacolo alla proposizione dell'istanza intesa a provocare quel provvedimento e, quindi, neppure alla produzione dell'effetto impeditivo della perdita di efficacia del pignoramento che a tale istanza la legge riconnette. Peraltro, l'attività di cui al citato art. 524 è demandata al cancelliere, anziché alla parte, e della sua omissione - come di quella dell'avviso prescritto dall'art. 498 - gli unici legittimati a dolersi sono i creditori a favore dei quali quegli atti segnalativi sono predisposti.

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