Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4713 del 11 luglio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione mobiliare, l'art. 524 c.p.c. č ispirato all'esigenza di realizzare un unico processo esecutivo al fine di rendere operante il concorso dei creditori, con la conseguenza che, qualora pił pignoramenti eseguiti sullo stesso bene non confluiscano sin dalla fase iniziale nello stesso processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione — che ne venga a conoscenza su iniziativa di parte o d'ufficio — deve provvedere alla loro riunione, revocando l'ordinanza di assegnazione emessa in uno di essi e non ancora eseguita, e dare corso al prosieguo della procedura esecutiva.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.