Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 522 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Compenso del custode

Dispositivo dell'art. 522 Codice di procedura civile

Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina [65] (1)(2).

Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente [66 2] (3).

Note

(1) Il compenso viene liquidato al custode con decreto del giudice dell'esecuzione e, di norma, viene posto a carico del creditore procedente. Infatti, ai sensi dell'art. 90 del c.p.c., l'anticipazione delle spese necessarie alla custodia, è a carico del creditore procedente, al quale spetta, con privilegio, un rimborso sul ricavato.
Nel caso in cui sia nominato custode sia un Istituto di vendita giudiziaria, autorizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia a svolgere attività di deposito e custodia, il compenso sarà dovuto, per espressa previsione normativa (159), senza che siano necessarie un'espressa richiesta e l'autorizzazione del giudice.
(2) Il decreto di liquidazione del compenso ha natura di ingiunzione di pagamento nei confronti della parte indicata nel provvedimento come obbligata all'anticipazione del compenso stesso. Tuttavia, appare opportuno precisare che il decreto con cui il giudice provvede alla liquidazione del compenso spettante al custode dei beni pignorati non può equipararsi ad ogni effetto al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 633 del c.p.c. e, in particolare, non è soggetto alla sanzione di inefficacia di cui all'art. 644 del c.p.c. per omessa notificazione nel termine dei quaranta giorni dalla pronuncia.
(3) Viene escluso espressamente il diritto al compenso in tutti i casi in cui sia nominata custode una delle parti in lite, anche se con il consenso della controparte, posto che, se il contendente nominato custode risultasse poi soccombente, non avrebbe titolo per ottenere dalla controparte il compenso per un'attività resa necessaria da una sua pretesa o da una resistenza prive di fondamento. La stessa conseguenza si produrrebbe anche se risultasse vittorioso, poiché la sua attività si sarebbe risolta nella gestione di un bene in favore di sè stesso, per cui sarebbe incongruo attribuirgli un compenso da porre a carico della controparte.
Infine, non spetterebbe nessun compenso in caso di omessa richiesta o in caso di richiesta negata dall'ufficiale giudiziario al momento della nomina.

Spiegazione dell'art. 522 Codice di procedura civile

Generalmente quando si parla di custodia la regola è quella secondo cui al custode spetta un compenso; nel pignoramento mobiliare, invece, vige la regola inversa, ossia quella secondo cui il custode non ha diritto ad alcun compenso se non l'abbia chiesto e se, all'atto della nomina, non gli sia stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario o dal giudice dell'esecuzione nei casi di cui all’166dispattcpc.

Nessun compenso può essere dovuto qualora la custodia sia affidata al creditore, al suo coniuge, al debitore o alle persone di famiglia con lui conviventi, salvo pur sempre il diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute

E’ stato affermato che la richiesta del compenso da parte del custode debba essere avanzata al momento della nomina e che non possa ritenersi ammissibile il riconoscimento del compenso se richiesto in un momento successivo.
In contrario, invece, si è fatto osservare che, non essendo possibile sapere, al momento della nomina, quali tipi di oneri e di gestione occorreranno per l'esercizio dell'incarico, , la richiesta di compenso può essere avanzata anche successivamente all'atto della nomina, purché comunque prima della distribuzione del ricavato.

In caso di mancato riconoscimento del diritto al compenso da parte dell'ufficiale giudiziario, il custode potrà adire il giudice dell'esecuzione per farlo disapplicare e per sollecitare che gli venga liquidato il compenso.

Secondo il disposto di cui al secondo comma dell’65cpc ed agli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c., compete al giudice dell’esecuzione la quantificazione e successiva liquidazione del compenso.
La liquidazione è disposta con decreto, nel quale viene anche indicata la parte obbligata a corrisponderlo.
In linea generale parte obbligata è il creditore procedente, in quanto è su di lui che incombe l'onere dell'anticipazione, salvo la successiva possibilità di rivalersi ex 95cpc sul ricavato.
Secondo un’altra tesi, invece, soggetto tenuto a corrispondere il compenso è il debitore, in applicazione di quanto disposto all’95cpc, secondo cui le spese del processo sono a carico di chi ha subito l'esecuzione.
Il decreto di liquidazione costituisce titolo esecutivo nei confronti della parte obbligata ex 53dispattcpc.

Un aspetto che la norma non chiarisce è quello relativo ai criteri di liquidazione che il giudice deve seguire.
La questione sembra rimessa al prudente apprezzamento dello stesso giudice, il quale dovrà, ad ogni modo, considerare la durata e la complessità dell'incarico, nonché la diligenza impiegata dal custode.

Potrebbero comunque ritenersi applicabili le tariffe approvate ai sensi dell'art. 59, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, in materia di spese di giustizia, che al titolo VIII della parte II si occupa appunto dell'indennità di custodia anche nel processo civile, sebbene l’art. 58 del medesimo TU Spese di giustizia faccia espresso riferimento alle ipotesi di custodia, a carico di un soggetto diverso dal proprietario, di beni sottoposti a sequestro giudiziario e conservativo.
Se, invece, la custodia è stata affidata all’IVG ex 159dispattcpc comma 2, il compenso viene determinato secondo quanto disposto dal D.M. 11.2.1997, n. 109.

Diverso dal diritto al compenso è il diritto al rimborso delle spese sostenute dal custode per la conservazione, amministrazione o gestione delle cose pignorate.
Queste, infatti, vengono di regola anticipate dal creditore procedente ex 90cpc su ordine del giudice dell'esecuzione; tuttavia, se il creditore non dovesse anticipare i mezzi necessari, il custode ha sempre facoltà di riferire al giudice e rifiutare l'incarico.

Massime relative all'art. 522 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 24959/2011

L'ambito applicativo dell'art. 522, secondo comma, c.p.c. - operante anche in tema di sequestro giudiziario - che, attraverso il rinvio all'art. 521 c.p.c., esclude il diritto al compenso in tutti i casi in cui sia nominata custode del bene sequestrato una delle parti sostanziali del giudizio, non può estendersi al di là del suo significato letterale, onde la norma non è riferibile all'attività svolta dal curatore fallimentare, il quale sia stato nominato custode dal giudice del sequestro, trattandosi di attività che, non essendo riconducibile all'ambito delle funzioni spettanti al medesimo quale amministratore del patrimonio del creditore sequestrante, va remunerata separatamente.

Cass. civ. n. 2875/2003

In tema di esecuzione mobiliare, il creditore procedente è obbligato a corrispondere al custode dei beni pignorati (art. 522, c.p.c.) l'indennità a questi spettante per l'attività di custodia, nel caso in cui il ricavato della vendita di detti beni non sia stato sufficiente al pagamento del compenso, dovendo invece escludersi che siffatto obbligo gravi sul terzo intervenuto nell'esecuzione, che non abbia provocato atti del procedimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che il terzo intervenuto nell'esecuzione fosse obbligato a corrispondere il compenso al custode, in quanto non aveva compiuto atti del procedimento, ma si era limitato a prospettare l'opportunità della sostituzione del custode inizialmente designato).

Cass. civ. n. 4870/1997

Al custode nominato direttamente dal giudice che dispone il sequestro non è applicabile l'art. 522 c.p.c. per la parte in cui stabilisce che il terzo che è stato nominato custode dall'ufficiale giudiziario non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.

Cass. civ. n. 1187/1974

Le spese di custodia delle cose oggetto di sequestro giudiziario ed il compenso al custode rientrano fra quelle concernenti gli atti necessari del processo – che, a norma dell'art. 90 c.p.c., devono essere anticipate dalla parte a carico della quale sono poste dalla legge o dal giudice – in quanto l'attività del custode è svolta nell'interesse superiore della giustizia e di quello comune delle parti. Circa l'onere di anticipazione delle relative spese, l'art. 53 disp. att. c.p.c. attribuisce al giudice la facoltà di designare la parte che deve corrispondere il compenso spettante al custode. Trattandosi, quindi, di atto necessario rispetto al quale è il giudice che indica quale delle parti devono anticipare le relative spese, non ha alcuna rilevanza se l'iniziativa della nomina del custode provenga, attraverso la proposizione dell'istanza di sequestro giudiziario, da una parte oppure dall'altra. Il custode di cose sottoposte a sequestro giudiziario ha un diritto proprio al compenso nei confronti dell'una o dell'altra parte, o di entrambe, secondo le indicazioni del giudice, diritto che non dipende dal regolamento delle spese del giudizio. Rispetto all'ausiliario del giudice (nella specie, custode di cose sottoposte a sequestro giudiziario) la parte non può invocare la superfluità della spesa per l'opera da lui prestata, ma potrà solo opporla all'altra parte, qualora questa abbia provocato la relativa nomina. Al custode di cose sottoposte a sequestro giudiziario, nominato direttamente dal giudice che dispone il sequestro, non è applicabile l'art. 522 c.p.c. per la parte in cui stabilisce che il terzo che è stato nominato custode dall'ufficiale giudiziario non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!