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Articolo 90 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Onere delle spese

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 90 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art.299 D.P.R. 30 maggio 2002,n. 115.

[Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal giudice [disp. att. 38, 39].]

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