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Articolo 521 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

Dispositivo dell'art. 521 bis Codice di procedura civile

(1) Oltre che con le forme previste dall'art. 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'art. 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

In deroga a quanto previsto dall'art. 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'art. 159 ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.

Note

(1) Articolo aggiunto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, e da ultimo modificato dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, con decorrenza dal 31 ottobre 2021.
Il testo dell'art. 521-bis c.p.c. in vigore dal 31/10/2021 è il seguente:
"Oltre che con le forme previste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del giudice di pace competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo".

Spiegazione dell'art. 521 bis Codice di procedura civile

La norma disciplina il pignoramento che ha ad oggetto autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, disponendo che, oltre alle forme previste dall'518cpc, può eseguirsi anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione.

L’atto di pignoramento, poi, deve contenere l'ingiunzione di cui all’492cpc e l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Al momento della consegna l'IVG assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata, se possibile.

Qualora entro il suddetto termine di dieci giorni non venga effettuata la consegna, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano loro stessi il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto.
Completato il procedimento notificatorio, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna da parte dell’IVG, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, unitamente alle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione (la conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore).
A quel punto il cancelliere può formare il fascicolo dell'esecuzione.
Il pignoramento perde efficacia se la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto vengono depositate oltre il predetto termine di trenta giorni.


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Ersilia P. chiede
sabato 20/08/2016 - Toscana
“Auto depositata il 23.06.16 all'IVG entro il termine dei 10 gg. Comunicazione ai sensi dell'art 521 bis effettuata l'1.8.16 su richiesta del debitore. Iscrizione a ruolo non effettuato. Quando è possibile applicare l'art 164 ter cpc? Iscrizione a ruolo non .è.stata fatta
Sospensione del decreto esecutivo il 23.7.16”
Consulenza legale i 06/09/2016
L’art. 19, comma 1, lett. d-ter, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto nel codice di procedura civile l’art. 521 bis-bis “Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”. Con questa procedura, e con la possibilità della ricerca telematica dei beni intestati al debitore, il legislatore aveva come finalità quella di semplificare e rendere più efficace il pignoramento dei veicoli (auto, moto, ecc.), da parte del creditore, realizzando una sorta di fermo auto, di proprietà del debitore.

In effetti, questa nuova procedura sostituiva quella precedente che seguiva le norme del pignoramento mobiliare ordinario.

Successivamente, la l. n. 132/2015, di conversione del d.l. n. 83/2015 ha ulteriormente modificato l’art. 521-bis, facendo marcia indietro e stabilendo che tale nuova procedura possa utilizzarsi in alternativa a quella ordinaria prevista per il pignoramento di beni mobili.

Nello specifico, l’art. 521-bis c.p.c. recita : “Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. (…)”.

La norma, come si può leggere, stabilisce che l’IVG deve dare immediata comunicazione al creditore ma non assegna un termine perentorio per farlo né prevede particolari conseguenze e/o decadenze nel caso ciò non venga fatto; pertanto, è lecito presumere la possibilità che, ad esempio - nel proprio interesse al buon fine ed alla celerità dell’esecuzione - il creditore si attivi sollecitando in tal senso l’IVG.

Non si comprende, tuttavia (e con ciò si concorda con chi pone il quesito) perché mai dovrebbe dare invece impulso al procedimento il legale del debitore, che ha tutto l’interesse (opposto) a che l’esecuzione non venga proseguita.

Per quanto riguarda, invece, la sospensione feriale dei termini, l’avvocato ha correttamente risposto alla cliente: anche l’iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare – non rientrando quest’ultimo nei casi che la legge sull’Ordinamento Giudiziario elenca come da trattare obbligatoriamente nel periodo feriale – è soggetta alla sospensione dei termini: c’è ancora tempo, quindi, nel caso in esame, per effettuare l’iscrizione a ruolo ancora per tutto il mese di settembre.

Per quel che concerne, ancora, il pagamento del contributo unificato, anche per questo vi è ancora tempo.
Come chiarito dalla Cir. Min. Giustizia 3/3/2015, il pagamento del contributo unificato va effettuato in fase di iscrizione a ruolo per il solo pignoramento presso terzi. Per il pignoramento mobiliare e per quello immobiliare, infatti, il DPR 115/2002 prescrive che esso debba avvenire ad opera della parte che procede al deposito dell’istanza di vendita. Siccome tale adempimento può avvenire nei 90 giorni dal pignoramento, il deposito dell’istanza di vendita (e quindi il pagamento del c.u.) nei pignoramenti mobiliari presso il debitore ed in quelli immobiliari può avvenire successivamente, entro l’indicato termine.
Non si comprende proprio a quale articolo abbiano fatto riferimento in Cancelleria quando hanno suggerito l’applicazione di tale art. 164 ter cpc, norma che non esiste; credo abbiano altresì equivocato – o abbia equivocato il debitore – quando hanno affermato che il decreto ha perso di efficacia.

Ciò, infatti, non è propriamente corretto.

Per quanto riguarda il decreto ingiuntivo, l’efficacia (intesa come possibilità di essere messo in esecuzione) è stata solamente sospesa dal giudice, in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
L’esecuzione forzata non può più essere proseguita: di conseguenza, il pignoramento non ha perso di efficacia per il mancato rispetto del termine di iscrizione a ruolo da parte del legale (il quale, come detto, sarebbe invece ancora in tempo per effettuarla) quanto piuttosto perché il titolo esecutivo è stato temporaneamente sospeso e quindi l’iscrizione a ruolo non può proprio essere effettuata.

Correttamente l’avvocato del debitore ha affermato, in merito, che non ci sono “colpe” da parte di alcuna delle parti, poiché si è trattato di decisione discrezionale del Giudice.

Il codice di procedura civile non disciplina, nel concreto, cosa accada quando il pignoramento perde di efficacia.
Ad avviso di chi scrive dovrebbe essere sufficiente, per riprendere il veicolo, presentare all’IVG il provvedimento del Giudice di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto a riprova della perdita di efficacia del pignoramento. Tuttavia è pur vero che l’IVG, in quanto custode, ha delle precise responsabilità e probabilmente non consegnerebbe il veicolo al debitore sulla base della semplice presa visione del suddetto provvedimento giudiziale.

Ciò anche perché l’art. 521 c.p.c., applicabile anche alla fattispecie del pignoramento di autoveicoli, recita, al suo quarto comma: “Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'articolo 593.”.

E’ possibile, pertanto, che della questione vada investito il Giudice dell’Esecuzione, affinché possa autorizzare l’IVG al rilascio del veicolo. Sulle modalità, poi, con cui procedere nella situazione di specie – non trovandosi la risposta, lo si ripete, nel codice di procedura – si dovranno assumere informazioni direttamente presso il Tribunale competente.