Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 340 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Riserva facoltativa di appello contro sentenze non definitive

Dispositivo dell'art. 340 Codice di procedura civile

Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 (1), l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa [123bis, 129 disp. att.].

Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio (2).

La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.

Note

(1) Gli articoli menzionati disciplinano le sentenze di condanna generica, pronunciate quando sia accertato l'an ma non il quantum, con condanna eventuale al pagamento di una provvisionale nei limiti in cui sia raggiunta la prova (art. 278 del c.p.c.), e le sentenze che non definiscono il giudizio, decidendo su questioni di giurisdizione o di competenza (art. 279 del c.p.c., secondo comma, n. 4).
(2) Le alternative concesse alle parti sono proporre appello immediato contro la sentenza non definitiva o differire l'impugnazione fino alla pronuncia della sentenza definitiva, per appellarle congiuntamente.
La riserva, che va fatta entro i termini previsti per la proposizione dell'appello (artt. 325 e 327), implica una scelta irreversibile, perché una volta che sia avanzata, alla parte sarà preclusa la proponibilità dell'appello immediato. Tuttavia, la riserva cade, anche se fatta tempestivamente, quando un'altra parte del giudizio propone appello avverso la sentenza non definitiva.

Ratio Legis

Lo scopo della norma è quello di concentrare in un unico giudizio d'appello le impugnazioni contro le sentenze pronunciate nel medesimo giudizio di primo grado.

Spiegazione dell'art. 340 Codice di procedura civile

La norma in esame concede alla parte soccombente la possibilità di scegliere tra la proposizione dell'appello immediato, nei consueti termini di decadenza (si vedano l’art. 325 del c.p.c. e l’art. 327 del c.p.c.) e la formulazione della riserva di impugnazione contro le sentenze non definitive.

Qualora venga formulata riserva di impugnazione, l'appello può essere proposto:
  1. unitamente all'appello contro la sentenza che definisce il giudizio;
  2. unitamente all'appello proposto, anche da una parte diversa, contro un'altra sentenza non definitiva.

E’ opportuno precisare che il riferimento al giudice istruttore contenuto nella presente norma (oltre che nell'art. 129 delle disp. att. c.p.c.) deve ritenersi ormai superato, in quanto nel processo di appello dinnanzi alla corte d'appello sia la trattazione che la decisione avvengono in forma collegiale, mentre il processo di appello davanti al tribunale è affidato al giudice unico.

Sono sentenze non definitive quelle previste:
  1. dal primo comma dell’art. 278 del c.p.c., ossia le sentenze di condanna generica alla prestazione, con le quali viene accertata soltanto l'esistenza del diritto mentre con contestuale e separata ordinanza si dispone che il processo prosegua per la determinazione del quantum;
  2. dal secondo comma dell’art. 278 c.p.c., ovvero le sentenze che oltre alla condanna generica alla prestazione contengono anche la condanna ad una provvisionale, nei limiti della quantità per cui il giudice ritiene raggiunta la prova (occorre che la domanda sia stata tempestivamente formulata);
  3. dal secondo comma dell’art. 277 del c.p.c., il quale disciplina il caso in cui il collegio (o il giudice monocratico) cui la causa sia stata rimessa per la decisione, decida di limitare la stessa ad alcune delle domande proposte, riconoscendo che soltanto per queste non è necessaria un'ulteriore istruzione, e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per le altre;
  4. dal n. 4 del secondo comma dell’art. 279 del c.p.c., ossia le sentenze con le quali vengono decise, senza definire il giudizio, le questioni relative alla giurisdizione, alla competenza, le questioni preliminari di merito o pregiudiziali relative al processo.

La riserva d'appello deve provenire dalla parte soccombente; la soccombenza è da intendersi come soccombenza teorica, ovvero occorre avere riguardo non tanto alla domanda giudiziale presentata in giudizio, quanto al modo in cui è stata risolta la questione oggetto della sentenza.
In caso di più parti soccombenti la riserva d'appello formulata da una sola di esse non giova anche alle altre.

Nulla viene detto in relazione alla forma con cui deve essere fatta riserva di impugnazione.
Tuttavia, l’assenza dell'aggettivo "espressa", che compariva nella formulazione originaria della norma, non può essere inteso nel senso che la riserva possa essere fatta in forma implicita, in quanto una tale riserva non sarebbe idonea a paralizzare l'acquiescenza.
Pertanto, se ne deduce che la riserva di impugnazione può essere fatta in forma libera, purché espressa.

Secondo quanto previsto dall'art. 129 disp. att., si ritiene che la riserva possa essere fatta:
  1. all'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi al processo verbale;
  2. con atto notificato ai procuratori della altre parti costituite, a norma dei commi 1 e 3 dell’art. 170 del c.p.c. o personalmente alla parte, se essa non è costituita.

La formulazione della riserva non richiede, in capo al procuratore della parte, la procura speciale, poiché rientra tra i poteri normalmente conferitigli con la procura alle liti; si tratta, infatti, di un atto diretto a paralizzare l'acquiescenza, il quale di per sè non implica disposizione del diritto controverso.

I termini per proporre riserva facoltativa d'appello sono perentori perché disposti a pena di decadenza.

La norma dispone che la riserva debba essere fatta entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinnanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
Ciò deve intendersi in questo senso:
  1. si deve avere riguardo al termine per appellare, sia breve che lungo, quando esso sia già spirato nel momento in cui ha luogo la prima udienza successiva alla emanazione della sentenza da appellare (in questo caso la riserva, per essere tempestiva, deve essere fatta entro il termine per appellare);
  2. si deve invece avere riguardo alla data della prima udienza successiva alla sentenza quando, in quella data, il termine per appellare non sia ancora iniziato a decorrere ovvero sia in corso (in questo caso la riserva, per essere tempestiva, deve essere fatta all'udienza).

Se è stata validamente formulata riserva d'appello, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio ovvero con quello proposto contro un'altra successiva sentenza non definitiva.

La riserva è vincolante per la parte, nel senso che, una volta formulata, non può essere revocata né si può successivamente proporre impugnazione nel corso del giudizio.
Essa produce un duplice effetto:
  1. precludere alla parte soccombente che fa riserva la proposizione dell'appello immediato, anche se i termini non siano ancora decorsi;
  2. impedire la decadenza dal potere di appellare la sentenza non definitiva per decorso dei termini di cui agli artt. 325, 327, protraendo la possibilità di esercizio del potere di impugnazione fino alla pronuncia della sentenza definitiva insieme alla quale dovrà essere appellata.

Se la parte, in alternativa alla formulazione della riserva, sceglie di impugnare subito la sentenza non definitiva, l’appello (c.d. immediato) deve essere proposto entro i termini ordinari di impugnazione.
Da esso ne consegue:
  • il frazionamento del processo, considerato che l'impugnazione della sentenza non definitiva non impedisce la prosecuzione del giudizio di primo grado;
  • l'impossibilità di proporre riserva d'appello;
  • la perdita di efficacia della riserva d'appello già eventualmente formulata.

Se una parte ha formulato riserva di appello contro una sentenza non definitiva e un'altra parte, anch'essa soccombente, propone appello immediato contro la medesima sentenza, la riserva si caduca.

La riserva di impugnazione, infine, si scioglie quando nel processo viene emessa ed impugnata una successiva sentenza, sia essa la sentenza definitiva che chiude il giudizio ovvero un'altra sentenza non definitiva; in tal caso, la parte che aveva formulato riserva di impugnazione deve proporre anch'essa impugnazione, nella forma dell'appello incidentale, altrimenti la sentenza non definitiva passa in giudicato nei suoi confronti.

Secondo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 129 disp.att.c.p.c., se si determina l’estinzione del processo di primo grado in cui è stata emessa una sentenza non definitiva, la sentenza di merito contro cui era stata formulata riserva di impugnazione acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui è divenuto definitivo il processo che pronuncia l'estinzione, ossia dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza o passa in giudicato la sentenza che pronuncia l'estinzione del processo.
Da tale momento inizia a decorrere il termine (breve o lungo, a seconda che la sentenza sia stata o meno notificata) per l'impugnazione della sentenza non definitiva contro la quale sia stata fatta riserva.

Massime relative all'art. 340 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 22854/2019

In presenza di cumulo nello stesso processo di domande nei confronti di soggetti diversi, qualora il giudice si pronunci sul merito di una domanda avanzata verso una parte e, adottando un espresso e formale provvedimento di separazione ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c., dichiari la necessità di ulteriore istruzione in relazione alla pretesa rivolta verso l'altra, la sentenza assume il carattere di pronuncia definitiva nei confronti del primo soggetto e, come tale, è impugnabile da quest'ultimo solo in via immediata e sottratta alla riserva di impugnazione differita ex artt. 340 e 361 c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che, oltre a pronunciarsi sul merito della domanda proposta nei confronti di una parte appellata respingendo l'appello, aveva altresì regolato le spese di lite del grado e, contestualmente, provveduto a separare la causa nei confronti dell'altra appellata, rispetto alla quale aveva emesso decisione non definitiva su alcune questioni preliminari, rinviando la disamina del merito all'esito di ulteriore istruttoria).

Cass. civ. n. 26777/2014

Affinché la riserva di impugnazione differita di sentenza non definitiva inserita in una memoria autorizzata produca effetti, non è sufficiente il mero deposito, ma è necessaria la notifica ai procuratori delle parti costituite, o personalmente a quelle che non si siano costituite, poiché l'art. 129 disp. att. cod. proc. civ., prevedendo la dichiarazione a verbale o la dichiarazione scritta su foglio separato allegato al verbale medesimo, quando essa sia esplicitata in udienza, esige la conoscibilità della riserva di gravame.

Cass. civ. n. 6517/2012

Il carattere parziale o non definitivo della sentenza di primo grado comporta che il gravame debba riguardare soltanto la questione dalla stessa affrontata, con la conseguenza, da un lato, che l'appellante non è obbligato a riproporre le altre domande od eccezioni non esaminate in primo grado e, dall'altro, che il giudice di secondo grado, investito dell'appello avverso detta sentenza, ha potere di cognizione limitatamente alla questione con essa decisa, né può, riformando tale pronuncia, procedere all'esame di altre questioni, atteso che la sentenza di riforma resa dallo stesso giudice si inserisce immediatamente, con il suo contenuto decisorio parziale, nel processo eventualmente sospeso od ancora pendente davanti al giudice "a quo". (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio, in applicazione estensiva dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza della corte d'appello che, investita dell'impugnazione di una sentenza non definitiva, dopo aver accertato l' "error in procedendo" in punto di separazione della decisione sull' "an" da quella sul "quantum debetaur", aveva esteso la propria cognizione al merito della domanda risarcitoria, rigettandola per carenza di prova, ancorché la stessa fosse ancora oggetto della cognizione del giudice di primo grado).

Cass. civ. n. 3257/2012

Allorquando l'appellante, dopo aver fatto riserva di impugnazione contro una sentenza non definitiva, proponga appello avverso la sentenza definitiva, e, pur specificando di indirizzare il proprio gravame contro quest'ultima, investa effettivamente, con i motivi di censura, anche la precedente, deve ritenersi che l'impugnazione sia diretta contro entrambe le pronunce, a nulla rilevando la suddetta limitazione formale che, essendo in contrasto con la concreta intenzione espressa mediante il contenuto sostanziale delle argomentazioni svolte, va ritenuta frutto di un errore materiale.

Cass. civ. n. 9441/2011

In tema di impugnazioni, nella ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, è da considerare non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 5), cod. proc. civ., e senza provvedere sulle spese in ordine alla domanda (o alle domande) così decise, rinviandone la relativa liquidazione all'ulteriore corso del giudizio. Tale criterio formale di identificazione è applicabile anche per le pronunce declinatorie della giurisdizione, poichè vale a fondare l'affidamento della parte nella possibilità che, ricorrendo tali condizioni, la sentenza sia suscettibile di riserva di impugnazione differita.

Cass. civ. n. 17233/2010

In tema d'impugnazione delle sentenze emesse nelle controversie di lavoro il principio secondo il quale, in caso di riserva di gravame della pronuncia non definitiva, la parte ha l'onere di proporne l'impugnazione unitamente a quella definitiva ai sensi dell'art. 340 c.p.c. trova applicazione anche nel rito del lavoro, con la conseguenza che l'impugnazione immediata della sentenza non definitiva in tale ipotesi è inammissibile, pur non essendo precluso alla parte dopo la sentenza definitiva, l'esercizio del potere di impugnare anche quella non definitiva.

Cass. civ. n. 10432/2009

Qualora, in sede di appello, sopravvenga la sentenza definitiva e la parte che aveva fatto riserva di impugnazione avverso la precedente sentenza non definitiva la notifichi alla controparte ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, a carico della parte notificante decorre il termine breve per l'impugnazione della sentenza non definitiva, con la conseguenza che, ove venga impugnata dall'altra parte la sentenza definitiva e la parte che aveva fatto riserva di impugnazione proponga ricorso incidentale contro la non definitiva, tale ricorso va considerato soggetto al regime giuridico di cui al secondo comma dell'art. 334 c.p.c., ove al momento della sua notificazione risulti già decorso il suddetto termine breve (con conseguente perdita di ogni efficacia).

Cass. civ. n. 20892/2008

In tema di riserva facoltativa di appello contro sentenze non definitive, la riserva manifestata da una parte, in caso di soccombenza parziale di più parti, non giova anche alle altre nel caso in cui a loro volta non abbiano formulato riserva, in quanto il sistema complessivo previsto dalla legge processuale rimette ad ogni singola parte un'autonomo potere di scelta fra riserva d'impugnazione e impugnazione immediata, non vincolando le altre parti alla riserva compiuta da una di esse, ma consentendo a ciascuna, anche dopo la formulazione della riserva ad opera delle altre, di proporre impugnazione immediata, rendendo priva di effetto la riserva già formulata. Ne deriva che, se alle parti che abbiano formulato la riserva è precluso il potere di proporre impugnazione immediata, mentre tale potere non è precluso alle parti che non abbiano formulato la riserva, ciò implica il carattere soggettivo della riserva d'impugnazione, in analogia con il carattere soggettivo, in via generale, dell'acquiescenza.

Cass. civ. n. 9339/2008

La parte, la quale abbia formulato la riserva di impugnazione differita di una sentenza non definitiva, non ha l'onere, quando sia sopravvenuta la sentenza definitiva, di impugnare ambedue le sentenze, e ciò sia in ragione della finalità dell'istituto della riserva e dell'impugnazione differita, che è quella di impedire la vanificazione del principio dell'unicità del processo di impugnazione, sia perché gli artt. 340, comma 1, e 361, comma 1, c.p.c. non prevedono alcun criterio di collegamento formale o sostanziale tra le diverse impugnazioni, sia, infine, perché risulta dall'art. 129 disp. att. c.p.c. che la caducazione degli effetti procrastinatori della riserva ed il determinarsi del dies a quo per l'impugnazione della sentenza non definitiva, non sono ontologicamente connessi alla pronuncia della sentenza definitiva e a fortiori alla sua impugnazione, ma rimangono esclusivamente ancorati al prodursi di un evento cui l'ordinamento giuridico riconduce quegli effetti.

Cass. civ. n. 212/2007

In tema di impugnazione, il termine per la riserva di gravame, a pena di decadenza stabilito dall'art. 340 c.p.c. (e per il ricorso per cassazione dall'art. 361 c.p.c.) non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva, non può essere prorogato o differito, essendo perciò del tutto irrilevante che la prima udienza sia stata di mero rinvio o di trattazione.

Nel sistema di riserva facoltativa d'impugnazione contro sentenza non definitiva, la mancata dichiarazione di riserva o la sua irritualità o tardività producono la decadenza del diritto oggetto della riserva, ma non precludono l'esercizio del potere di impugnazione della sentenza non definitiva, secondo le regole generali.

Cass. civ. n. 9397/2005

In tema d'impugnazioni, la tempestiva formulazione della riserva di cui all'art. 340 c.p.c., che consente alla parte di differire la proposizione del gravame avverso la sentenza non definitiva senza incorrere nella decadenza per l'inosservanza del termine perentorio previsto per l'impugnazione, non costituisce manifestazione della volontà della parte d'impugnare, che pertanto dovrà essere formulata in modo espresso e specifico con il gravame proposto contro la sentenza non definitiva, non essendo al riguardo sufficiente la sola impugnazione avverso quella definitiva.

Cass. civ. n. 13085/2004

La riserva di appello relativa alle sentenze non definitive si può formulare in forma libera purché espressa, entro il termine per appellare o, sempre che questo non sia ancora scaduto, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa, e deve essere sciolta quando viene emanata la sentenza definitiva. L'inammissibilità dell'appello proposto, ove tardivo, può essere dichiarata anche d'ufficio dal giudice d'appello, o in mancanza, può essere rilevata in Cassazione.

Cass. civ. n. 419/2004

La sospensione del giudizio di primo grado a seguito di appello immediato avverso sentenza non definitiva può essere disposta dal giudice istruttore esclusivamente su concorde istanza delle parti, a norma dell'art. 279, quarto comma, c.p.c., e non in applicazione analogica dell'art. 295 c.p.c., attese sia la natura eccezionale di tale ultima norma, sia la mancanza di una lacuna normativa (essendo la fattispecie regolata dal richiamato art. 279, quarto comma), nè in forza di un potere discrezionale di sospensione, non più configurabile a seguito della modifica degli artt. 42 e 295 c.p.c. ad opera degli artt. 6 e 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353.

Cass. civ. n. 12425/2002

La riserva di impugnazione, generalmente inammissibile riguardo a sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza (impugnabile soltanto con regolamento di competenza), è eccezionalmente ammessa nei confronti della sentenza pronunziata dal giudice di pace, non soggetta — ai sensi dell'art. 46 c.p.c. — a regolamento di competenza, ma ricorribile per cassazione se pronunziata entro il limite di valore di lire due milioni, in virtù del combinato disposto degli artt. 113, secondo comma, 339, terzo comma, e 360, primo comma, c.p.c., purché sussistano tutti i requisiti formali e sostanziali di tale mezzo di gravame. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo la scadenza del termine annuale dalla pubblicazione, avverso sentenza non definitiva del giudice di pace, affermativa della competenza, per difetto del requisito formale della tempestiva formulazione della riserva di impugnazione ai sensi dell'art. 361 c.p.c.).

Cass. civ. n. 5282/2002

L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita è inammissibile, ma non preclude, dopo la sentenza definitiva, l'esercizio del potere di impugnare anche quella non definitiva.

Cass. civ. n. 10606/2000

In caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il passaggio in giudicato della medesima (non impugnata e non fatta oggetto di riserva di appello ai sensi dell'articolo 340 c.p.c.) preclude che con l'appello avverso la successiva sentenza definitiva sia fatto valere il vizio di forma della procura, trattandosi di questione pregiudiziale che, costituendo necessario presupposto della pronuncia di merito, è coperta dal giudicato.

Cass. civ. n. 6870/2000

In un giudizio che si svolge nei confronti di una pluralità di parti, la sentenza con la quale una di essa venga estromessa dal processo che continua con le altre assume carattere definitivo in relazione al contenuto obiettivo di tale statuizione e perciò l'eventuale riserva di gravame contro la stessa formulata è senza effetto e non dispensa il soccombente dall'onere di proporre l'impugnazione immediata per impedire il passaggio in giudicato della pronuncia.

Cass. civ. n. 4285/2000

In caso di mancato esercizio della facoltà di riserva dell'impugnazione differita, la sentenza non definitiva può essere impugnata entro i termini per appellare previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., e perciò, in caso di mancata comunicazione o notificazione di essa, entro un anno dalla sua pubblicazione, a nulla rilevando che l'art. 340 c.p.c. preveda la possibilità di esercitare la facoltà di impugnazione differita fino alla prima udienza successiva alla comunicazione, giacché tale articolo prevede che detta facoltà vada esercitata a pena di decadenza entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione, col chiaro intento non di dilatare i termini di impugnazione previsti dai citati artt. 325 e 327 c.p.c., bensì di restringerli, nel caso in cui la prima udienza successiva alla comunicazione intervenga prima dello scadere di essi, senza che tale interpretazione della citata norma possa ritenersi pregiudizievole per i diritti di difesa della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva impugnata dopo il decorso di un anno dal deposito, ancorché detta sentenza non risultasse comunicata).

Cass. civ. n. 10025/1998

La sentenza definitiva con la quale il giudice si sia limitato ad affermare la propria competenza è impugnabile unicamente con il regolamento di competenza nei modi e nei termini di cui all'art. 47 c.p.c., non essendo contro detta decisione ammessa riserva di impugnazione differita. Consegue che la sentenza d'appello, in mancanza di una tempestiva impugnativa avverso la sentenza non definitiva sulla competenza, illegittimamente dichiara l'incompetenza del giudice di primo grado. (La S.C. ha affermato il principio indicato in sede di regolamento avverso la sentenza d'appello pronunziata all'esito dell'impugnazione della sentenza definitiva del tribunale.

Cass. civ. n. 6194/1996

La riserva di impugnazione, per spiegare il proprio duplice effetto — di consentire contemporaneamente l'impugnazione della sentenza non definitiva e di quella definitiva e di precludere alla parte, dopo la riserva, di proporre l'impugnazione immediata — deve essere formulata in maniera chiara ed univoca, costituendo manifestazione della volontà di rinunciare all'impugnazione immediata. (Nella specie, il difensore aveva dichiarato di fare riserva di proporre ricorso per cassazione differito «salva la facoltà di proporre il ricorso anche prima una volta in possesso di copia della sentenza». La Suprema Corte ha ritenuto che la dichiarazione fosse espressa in modo ambivalente e perplesso, riferendosi tanto all'impugnazione differita che a quella immediata e contrastando tra loro le due parti della dichiarazione medesima).

Cass. civ. n. 331/1996

L'ammissibilità dell'appello differito avverso la sentenza non definitiva, nei cui confronti sia stata formulata riserva d'impugnazione, non è subordinata all'ammissibilità dell'appello proposto nei confronti della sentenza definitiva, in quanto il differimento delle impugnazioni proponibili nei confronti della sentenza non definitiva e l'onere di proporle «unitamente» a quelle contro le successive sentenze definitive (o non definitive immediatamente impugnate), sono gli unici elementi, formali e sostanziali, di collegamento tra le impugnazioni in questione.

Cass. civ. n. 12034/1995

La riserva di impugnazione differita formulata avverso una sentenza non definitiva, che, ai sensi del primo comma degli artt. 340 e 361 c.p.c., preclude alla parte che l'ha fatta la facoltà di proporre l'impugnazione immediata (che, pertanto, se proposta, deve essere dichiarata inammissibile), rimane priva di effetti — a norma dell'ultimo comma dell'art. 361 c.p.c. (oltre che dell'art. 340 dello stesso codice, che ha lo stesso contenuto), il cui fine è quello di evitare che il giudice superiore, in difformità con quanto previsto dall'art. 335 c.p.c., emetta, sulle impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza, più decisioni in tempi diversi ed a conclusione di distinti processi — quando una delle altre parti del giudizio abbia proposto immediata impugnazione contro la sentenza non definitiva. Tale disposizione deve essere peraltro interpretata nel senso che essa presuppone che l'altra parte, immediatamente impugnante, non abbia formulato, a sua volta, la riserva di impugnazione, con la conseguenza che, ove invece si verifichi quest'ultima ipotesi, tutte le impugnazioni, in quanto precedute dalla riserva, devono essere dichiarate inammissibili.La riserva di impugnazione differita formulata avverso una sentenza non definitiva, che, ai sensi del primo comma degli artt. 340 e 361 c.p.c., preclude alla parte che l'ha fatta la facoltà di proporre l'impugnazione immediata (che, pertanto, se proposta, deve essere dichiarata inammissibile), rimane priva di effetti — a norma dell'ultimo comma dell'art. 361 c.p.c. (oltre che dell'art. 340 dello stesso codice, che ha lo stesso contenuto), il cui fine è quello di evitare che il giudice superiore, in difformità con quanto previsto dall'art. 335 c.p.c., emetta, sulle impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza, più decisioni in tempi diversi ed a conclusione di distinti processi — quando una delle altre parti del giudizio abbia proposto immediata impugnazione contro la sentenza non definitiva. Tale disposizione deve essere peraltro interpretata nel senso che essa presuppone che l'altra parte, immediatamente impugnante, non abbia formulato, a sua volta, la riserva di impugnazione, con la conseguenza che, ove invece si verifichi quest'ultima ipotesi, tutte le impugnazioni, in quanto precedute dalla riserva, devono essere dichiarate inammissibili.

Cass. civ. n. 4933/1993

Nel caso di impugnazione immediata di sentenza non definitiva, il successivo passaggio in giudicato della decisione resa in sede di giudizio di rinvio, dopo la cassazione della relativa decisione di appello, determina una separazione del giudizio rispetto a quello per la cui decisione sia proseguito il processo originario, con la conseguenza che la cognizione sull'appello avverso la sentenza conclusiva di quest'ultimo spetta, dopo quel giudicato, al giudice competente secondo i criteri ordinari, senza che sussistano le condizioni per la configurazione di una vis attractiva della competenza del giudice officiato dalla Corte di cassazione del suddetto giudizio di rinvio.

Cass. civ. n. 12753/1992

Nel sistema di riserva facoltativa di impugnazione contro sentenza non definitiva, la mancata dichiarazione di riserva nella prima udienza istruttoria successiva alla comunicazione della sentenza o l'irritualità della riserva stessa producono soltanto la decadenza dal diritto che è oggetto della riserva e, perciò, della facoltà di impugnazione differita, ma non precludono l'esercizio del potere d'impugnazione immediata, da esperirsi entro il termine per l'impugnazione a norma degli artt. 325 e 327 c.p.c.

Cass. civ. n. 652/1992

La riserva di impugnazione formulata nella prima udienza successiva a sentenza non definitiva, va intesa, ancorché formulata in termini generici, come riserva di impugnazione differita, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 340 e 361 c.p.c., in considerazione della non configurabilità e, comunque, della superfluità di una riserva in ordine all'esercizio dell'impugnazione immediata.

Cass. civ. n. 595/1992

Il carattere parziale o non definitivo della sentenza di primo grado che (senza definire giudizio) abbia deciso una questione preliminare comporta che il giudice di secondo grado investito dell'appello avverso tale decisione, ha potere di cognizione limitatamente alla questione decisa dalla sentenza appellata, né può, riformando tale pronuncia, procedere all'esame di altre questioni, e che la sentenza di riforma resa dallo stesso giudice si inserisce immediatamente, con il suo contenuto decisorio parziale, nel processo rimasto pendente in primo grado ed eventualmente sospeso ai sensi dell'ultima parte del penultimo comma dell'art. 279 c.p.c.

Cass. civ. n. 12160/1990

La parte che abbia fatto riserva di appello differito contro una sentenza non definitiva è obbligata a proporre l'appello in dipendenza dell'appello di altro soccombente, senza alcuna possibilità di potersi giovare della riserva di gravame in precedenza formulata, atteso il chiaro disposto dell'art. 340 c.p.c., che conserva efficacia a tale riserva a condizione che nessuna delle altre parti si avvalga della facoltà di impugnazione immediata. Pertanto, (in caso di appello di altro soccombente) la mancata impugnazione di chi abbia formulato la riserva - da effettuarsi anche nelle forme dell'impugnazione incidentale tardiva - determina il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva nella parte non impugnata.

Cass. civ. n. 5737/1990

Nel sistema di riserva facoltativa di impugnazione contro sentenza non definitiva, come la mancata dichiarazione tempestiva di riserva comporta soltanto decadenza dalla facoltà di impugnazione differita e non preclude l'esercizio del potere di impugnazione immediato (entro il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., ovvero, in difetto di notificazione della sentenza, entro quello annuale decorrente, ex art. 327 stesso codice, dalla pubblicazione della sentenza medesima), così la tempestiva formulazione della riserva non costituisce manifestazione della volontà di impugnare, ma semplice strumento di conservazione del relativo potere, sostituendo al dovere di osservare il termine di decadenza l'onere di proporre il gravame insieme con quello contro la sentenza che definisce il giudizio. Consegue che, anche qualora sia stata formulata riserva di gravame contro la sentenza parziale, l'onere suddetto deve essere assolto con l'inequivoca manifestazione della volontà di impugnare tale sentenza, non essendo a ciò sufficiente la sola impugnazione proposta avverso quella definitiva, atteso la reciproca autonomia, sia formale che sostanziale, delle sue decisioni.

Cass. civ. n. 724/1986

La riserva d'impugnazione differita, avverso sentenza non definitiva (nella specie, sull'an debeatur), rientra fra gli atti processuali per il cui compimento il procuratore costituito della parte può farsi sostituire da altro procuratore, iscritto nell'albo del distretto in cui ha sede il giudice adito, purché munito di apposito mandato scritto. Peraltro, qualora il mandato non risulti da atto scritto, l'atto processuale compiuto dal sostituto non è inesistente, ma affetto da nullità, la quale resta sanata, a norma dell'art. 157 c.p.c., se non venga eccepita nella prima difesa od istanza successiva, in sede di prosecuzione del processo davanti al giudice che ha reso la pronuncia non definitiva.

Cass. civ. n. 3325/1985

La dichiarazione di riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva — non avente effetto dispositivo dell'azione ma solo finalità cautelari — può essere effettuata tanto dal procuratore costituito che da altro professionista da quello delegato, in quanto la delegazione professionale, di cui all'art. 9 del R.D.L. n. 1578 del 1933, conferisce al sostituito delegato i poteri del procuratore costituito. Tale delega deve essere redatta in forma scritta, comportando in caso contrario la nullità peraltro sanabile ove venga eccepita nella prima difesa o istanza successiva davanti al giudice che ha reso la pronuncia non definitiva.

Non è consentito alla parte che abbia proposto riserva di appello avverso una sentenza non definitiva proporre, revocando la riserva medesima, immediato gravame, il quale va dichiarato inammissibile, come prematuro esercizio del diritto d'impugnazione.

Cass. civ. n. 744/1985

La riserva d'appello differito contro la sentenza non definitiva, ai sensi ed agli effetti dell'art. 340 c.p.c., è ravvisabile anche nella dichiarazione colla quale il soccombente esprima genericamente la volontà di impugnare detta sentenza, senza fare esplicita menzione del differimento del gravame, dovendosi questo considerare implicito nella dichiarazione stessa, la quale non avrebbe alcun senso o giustificazione logica se riferita ad un appello immediato (non abbisognante di riserva).

Cass. civ. n. 20/1985

La riserva di gravame espressa nei riguardi di una sentenza non definitiva non rappresenta la manifestazione di volontà diretta a proporre impugnazione contro la sentenza stessa, ma è unicamente diretta a conservare il potere d'impugnazione, differendone l'esercizio, ed ha l'effetto di sostituire al dovere di osservanza del termine di decadenza l'onere di proporre il gravame insieme con quello contro la sentenza che definisce il giudizio (ovvero con quello che venga proposto dalla stessa o da altra parte contro una successiva sentenza non definitiva). Pertanto, la parte che intenda impugnare anche la sentenza nei riguardi della quale ha avanzato a suo tempo riserva di gravame deve esprimere l'inequivoca volontà di impugnazione avverso tale sentenza, stante l'autonomia della stessa, sia sul piano formale, sia sul piano sostanziale, rispetto a quella definitiva.

Cass. civ. n. 5313/1983

Qualora la parte che abbia fatto riserva di appello differito contro una sentenza non definitiva, sia obbligata a proporre appello incidentale in dipendenza dell'appello immediato di altro soccombente, può proporre la sua impugnazione come incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche per quell'interesse autonomo che l'aveva legittimata alla riserva d'impugnazione, senza incorrere in decadenza diversa da quella risultante dalla mancata osservanza delle modalità e dei termini previsti dall'art. 343 c.p.c. per l'appello incidentale, rimanendo in particolare irrilevante in ragione del carattere incidentale dell'impugnazione e della pregressa formulazione della riserva, la decorrenza dei termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. per le impugnazioni principali.

Cass. civ. n. 2247/1983

Nella prima udienza davanti al giudice istruttore successiva a sentenza non definitiva, il procuratore, che dichiari il decesso del proprio rappresentato, può legittimamente formulare riserva di impugnazione differita con dichiarazioni rese in unico contesto, ancorché quella relativa alla riserva di appello segua l'altra, dovendo tale circostanza intendersi alla stregua di un mero fatto di verbalizzazione e come non espressiva del succedersi nel tempo di due distinte attività processuali.

Cass. civ. n. 6054/1979

La riserva di gravame contro la sentenza non definitiva sull'an debeatur non comporta che il soccombente, per coerenza con la sua riserva, resti privo della capacità difensiva nella successiva fase del giudizio sul quantum, e cioè non abbia la possibilità di contrapporre le proprie deduzioni e conclusioni a quelle della controparte, nell'ambito dell'indagine che viene intanto condotta per l'ipotesi, sia pur eventuale, di reiezione del gravame preannunciato contro la sentenza non definitiva sull'an debeatur.

Cass. civ. n. 1815/1979

La caducazione della riserva facoltativa d'appello contro una sentenza non definitiva per essere stato proposto da taluna delle altre parti appello immediato, non può comportare l'inammissibilità dell'appello successivamente proposto dalla parte che aveva formulato la riserva, quando detta impugnazione intervenga tempestivamente, cioè entro il termine breve ex art. 325 c.p.c. dalla notifica della sentenza ovvero prima del decorso dell'anno dal deposito della sentenza che non sia stata notificata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 340 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Giuseppe G. chiede
giovedì 05/01/2017 - Sicilia
“PREMESSA
Nell'agosto del 2007, mia figlia A. G. riceve in regalo dalla nonna A. I. (che è anche mia mamma) un anello d’oro diamante solitario a taglio brillante da 3,5 carati, in occasione del battesimo. Inoltre lega per testamento tutti i beni mobili contenuti nel suo appartamento a mia figlia A. G. e mio figlio N. G.
Nel dicembre 2010 la signora A. I. muore e subito dopo l’erede legittima M. C. G. (figlia della de cuius e zia della minore) cita me e mia moglie in qualità di genitori esercenti la potestà dei nostri figli A. G. e N. G. e l'altro fratello C. G., chiedendo fra le tante altre cose, anche l’accertamento dell’asse ereditario e dell’eventuale lesione di legittima. Con la stessa citazione, parte attrice asserisce che l’anello donato alla minore A. G. non può essere considerato di modico valore perché a suo dire vale € 150.000,00, senza che però si preoccupi di allagare una perizia che supporti il valore indicato.
Con sentenza parziale collegiale, nell'aprile 2016 vengo respinte tutte le richieste parte attrice e viene attribuito il valore di € 150.000,00 all'anello d'oro di proprietà della minore A. G., senza che ne sia stato accertato il valore con una CTU, con la motivazione che tale valore non è mai stato contestato da me in qualità di contro parte. Inoltre la minore viene condannata a restituire alla massa ereditaria l’anello perché "non di modico valore".
Nel giugno 2016 ho incarico ad un perito gemmologo per effettuare una perizia estimativa dell'anello d’oro. Con tale perizia è stato accertato che il valore reale dell'anello d'oro al dicembre 2010 era di € 21,450,00.
Immediatamente dopo la sentenza, viene disposta la CTU sull'asse ereditario della de cuius A. I., nella quale alla voce dei beni mobili sta per essere inserito i valore di € 150.000,00 dell’anello d’oro.
Nel caso in cui venga accertata la lesione di legittima di parte attrice M. C. G., tale anello verrebbe sottratto alla minore, costituendo un grave pregiudizio nei riguardi della stessa.
Per quanto sopra esposto si
CHIEDE
Se è possibile, per l’inosservanza degli artt. 320 e 374 c.c., fare ricorso in appello al Giudice Minorile per l’annullamento della sentenza parziale (artt. 322 e 377 c.c.), nella parte che stabilisce il valore di € 150.000,00 dell’anello d’oro, o in alternativa, che ne venga accerto il reale valore di € 21,450,00 e che di conseguenza non venga imputato all'asse ereditario perché di “modico valore”.
Ove fosse necessario, posso trasmettere qualsiasi atto di causa
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 19/01/2017
Non si comprende la ragione per la quale Lei ritiene che la sentenza parziale in oggetto dovrebbe essere impugnata avanti al Giudice tutelare per l’inosservanza delle norme relative all’esercizio della potestà genitoriale e/o della tutela. Dalla descrizione dei fatti processuali, in effetti, non si evincono motivi per l’applicabilità di questa particolare disciplina.

La sentenza parziale può certamente essere impugnata ma davanti al Giudice ordinario (Corte d’Appello se la sentenza è del Tribunale).
Scriviamo “può” essere impugnata perché, in effetti, sarebbe opportuno da un lato conoscere il contenuto delle difese delle parti convenute e dall’altro quello della sentenza parziale in questione.
Da quel che emerge nel quesito parrebbe infatti che il Giudice abbia confermato il valore dell’anello perché - anche se l’attrice, affermando che il bene vale € 150.000,00, non ha supportato tale asserzione con adeguata prova – i convenuti non hanno avanzato alcuna contestazione sul punto.

Sotto il profilo processuale sussiste un preciso onere di contestazione a carico delle parti, derivante da due principi che si trovano contenuti nella legge sostanziale (codice civile) e in quella processuale (codice di procedura civile):
- chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ma, per principio analogo e contrario, chi eccepisce che tali fatti non esistono e/o il diritto si è modificato o estinto deve provare ugualmente i fatti su cui si fonda l’eccezione (principio dell’onere della prova, art. 2697 cod. civ.);
- il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (art. 115 c.p.c.).

Con riguardo a quest’ultimo principio, in particolare, esso va pacificamente inteso nel senso che vanno proprio esclusi dall’oggetto del giudizio quei fatti allegati dalle parti (si noti bene che allegati vuol dire descritti, riportati nelle difese, ma non provati: quindi anche fatti che la parte, pur raccontandoli, non ha minimamente provato) che non risultino specificamente contestati dalla controparte. Il silenzio processuale, quindi, è estremamente “pericoloso” per le conseguenze che può portare sull’esito della causa.

Per tornare al quesito, dunque, se in effetti fosse vero che – pur non avendo l’attrice provato che l’anello vale effettivamente € 150.000,00 (ad esempio producendo una perizia di stima o chiedendo una CTU) – i convenuti non hanno contestato la circostanza e neppure chiesto di provare il contrario con una CTU, la sentenza sarebbe correttamente motivata e quindi, sotto questo profilo, difficilmente appellabile.
Se invece così non fosse, si potrebbe appellare, ma non davanti al Giudice Minorile, quanto piuttosto davanti al giudice ordinario, o entro il termine ordinario per l’impugnazione (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza oppure 30 giorni dal giorno in cui si riceve la notifica della sentenza da controparte) oppure entro il termine per l’appello alla sentenza definitiva, previa espressa riserva.
Quest’ultimo istituto (art. 340 c.p.c.) consente infatti alla parte soccombente nella sentenza parziale di “riservarsi” di impugnarla in un secondo momento, unitamente alla sentenza definitiva che concluderà il giudizio. La riserva non richiede formule particolari, basta una dichiarazione di riserva di appello da notificare al difensore della controparte.

Per quanto riguarda, invece, l’accertamento del reale valore dell’anello, è evidente che tutto si gioca nella CTU: dal quesito parrebbe di comprendere che quest’ultima non sia ancora terminata e che il Consulente d’ufficio abbia elaborato solamente una bozza di perizia nella quale attribuisce al bene lo stesso valore di parte attrice.
Ora, processualmente, l’unico modo di contestare le risultanze della CTU è quello di far pervenire, entro il termine che il Giudice deve aver indicato, le proprie osservazioni di parte alla bozza; di norma, le osservazioni vengono elaborate con l’aiuto di un Consulente Tecnico di Parte (CTP), ovvero un consulente nominato da ciascuna delle parti nel proprio interesse per affiancare il CTU nelle operazioni peritali.
Si tenga ben presente che le osservazioni alla CTU sono e rimangono un atto di parte e non del CTP: quindi vanno formulate con un atto difensivo (memoria) depositato in atti dal legale della parte.
Il CTU deve tener conto delle osservazioni di parte e – che concordi con queste ultime o meno – modificare la bozza in conformità e depositare la sua perizia definitiva dando ragione dei motivi per cui ha tenuto conto oppure no delle osservazioni di parte
La parte le cui osservazioni non sono state prese in considerazione avrà allora un’ultima possibilità di contestazione nell’udienza immediatamente successiva al deposito delle perizia e deputata all’esame e discussione della medesima.
Se anche in questa occasione le sue istanze non verranno accolte, e la sentenza definitiva statuisca in conformità piena al contenuto della CTU, la parte non potrà che utilizzare lo strumento dell’impugnazione alla sentenza definitiva.

In conclusione, in ordine al quesito specifico che ci occupa, bisognerà tentare di orientare la consulenza tecnica sul valore dell’anello ritenuto più corretto, ovviamente ciò in corso di CTU e con gli strumenti sopra descritti che la legge accorda; dal quesito, però non è possibile capire a che punto processuale sia la causa, se in effetti sia stato nominato un CTP dai convenuti e se sia ancora possibile modificare la CTU presentando delle osservazioni. Se sia troppo tardi, non resterà che impugnare la sentenza definitiva, unitamente a quella parziale (se non lo sia già stata).
La perizia del giugno 2016 effettuata da un gemmologo avrebbe dovuto essere disposta all’inizio del giudizio e prodotta come prova a contestazione del contenuto della citazione avversaria: non avendo provveduto prima, purtroppo tale perizia non potrà essere utilizzata come prova nell’eventuale giudizio di appello, poiché quest’ultimo costituisce solo una revisione della precedente fase processuale e non ammette produzioni nuove.

Infine, con riferimento alla norma di cui all’art. 320 c.c., richiamata nel quesito, ciò che può suggerirsi è, se ancora non sia stato fatto, di presentare ricorso al Giudice tutelare per essere autorizzati ad accettare il legato dei beni mobili disposto dalla nonna in favore dei figli minori, facendo altresì presente che tra tali beni mobili deve anche farsi rientrare l’anello da restituire alla massa ereditaria.