Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6194 del 8 luglio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

La riserva di impugnazione, per spiegare il proprio duplice effetto — di consentire contemporaneamente l'impugnazione della sentenza non definitiva e di quella definitiva e di precludere alla parte, dopo la riserva, di proporre l'impugnazione immediata — deve essere formulata in maniera chiara ed univoca, costituendo manifestazione della volontà di rinunciare all'impugnazione immediata. (Nella specie, il difensore aveva dichiarato di fare riserva di proporre ricorso per cassazione differito «salva la facoltà di proporre il ricorso anche prima una volta in possesso di copia della sentenza». La Suprema Corte ha ritenuto che la dichiarazione fosse espressa in modo ambivalente e perplesso, riferendosi tanto all'impugnazione differita che a quella immediata e contrastando tra loro le due parti della dichiarazione medesima).

(massima n. 2)

Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi (prescritta per il ricorso per cassazione), in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'art. 829 c.p.c.

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