(1) Se è proposta querela di falso [221 c.p.c. ss.], [il pretore o] (2) il giudice di pace (3), quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio (4) e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento (5). Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma (6).
Note
La necessità della sospensione non preclude al giudice di pace una valutazione preliminare circa la rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione della causa; deve inoltre sussistere l'intenzione di avvalersi del documento da parte di colui che sia stato destinatario dell'interpello ex art. 222 del c.p.c..
Una volta che il tribunale abbia deciso sulla querela, la parte interessata alla prosecuzione del giudizio ha l'onere di riassumere la causa innanzi al giudice di pace nel termine perentorio di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Non potrà, invece, decidere sulle questioni che possono essere risolte solo sulla base del documento impugnato.