Cassazione civile Sez. III sentenza n. 196 del 9 gennaio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La necessitā che la querela di falso sia confermata nella prima udienza, prevista dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., sussiste soltanto nel caso di querela proposta in via principale, mentre non č necessaria ove la stessa sia stata proposta in via incidentale dinanzi al giudice di pace, con successiva riassunzione del giudizio di falso dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 313 cod. proc. civ., atteso che, in tale evenienza, al querelante č noto che l'altra parte intende avvalersi del documento contestato.

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