Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5040 del 8 marzo 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

La sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso. L'omissione della sottoscrizione personale della parte o del procuratore speciale non può essere sanata successivamente mediante la sottoscrizione personale dell'atto di riassunzione dinanzi al Tribunale, a cui le parti siano state rimesse dal Pretore ai sensi dell'art. 313 c.p.c..

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