Cassazione civile sentenza n. 955 del 23 luglio 1946

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché la querela di falso č proposta davanti al pretore o al conciliatore, l'art. 318 c.p.c. fa obbligo al giudice unico soltanto di avvisare sulla rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione della causa, prima di sospendere il relativo giudizio e rimettere le parti davanti al tribunale per il procedimento di falso, non pure di giudicare sulla pertinenza e rilevanza della prova dedotta in ordine alla sussistenza del falso. Lo stabilire poi se il provvedere in ordine a tale prova spetti al giudice unico ovvero a quello collegiale dā luogo ad una questione di attribuzione, e non di competenza fra i due giudici che possa dar motivo di ricorso per regolamento di competenza.

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