Secondo quanto stabilito dalla norma in esame, la
competenza a decidere sulla
querela di falso spetta al
collegio, mentre il
giudice istruttore, in funzione di giudice unico, rimane competente sulla decisione di merito (viene, dunque, qui espressa una riserva di collegialità limitatamente ai poteri decisori).
Nel momento in cui viene completata la fase probatoria, il giudice istruttore rimette la causa sulla querela di falso al collegio per la decisione, ed in tal caso può:
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proseguire, su istanza di parte, nella trattazione delle domande che ritiene suscettibili di decisione, a prescindere dalla impugnazione del documento per falso;
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sospendere l'intero procedimento fin quando il collegio non si sarà pronunciato sulla querela di falso;
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rimettere al collegio la causa per intero, compreso il merito.
Alcuni autori hanno affermato che la pronuncia sul giudizio incidentale di falso debba considerarsi come una sentenza non definitiva rispetto alla domanda dipendente dal documento impugnato, mentre altri autori hanno qualificato questa pronuncia come sentenza definitiva.
La giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere come definitiva la sentenza che pronuncia sul giudizio incidentale di falso, in quanto il carattere incidentale della querela esaurisce la propria rilevanza nella fase dell'ammissibilità.
Si ritiene, inoltre, che tale sentenza, in quanto ha ad oggetto l'accertamento relativo alla verità o falsità del documento, sia efficace per tutti, ma che la sua autorità di
giudicato debba intendersi limitata alle sole parti; ciò comporta che, qualora un terzo risulti titolare di un diritto pregiudicato dalla sentenza stessa, gli sarà consentito impugnarla sia mediante lo strumento dell'opposizione di terzo di cui all’
art. 404 del c.p.c., sia dimostrando, in qualunque sede, l'ingiustizia della sentenza.