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Articolo 225 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Decisione sulla querela

Dispositivo dell'art. 225 Codice di procedura civile

Sulla querela di falso pronuncia il tribunale in composizione monocratica.

Il giudice può trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato(3).

Note

(1) La sentenza sulla falsità del documento è sempre emessa dal tribunale in composizione collegiale anche se il processo si svolge davanti al giudice monocratico (che rimane competente per la decisione sul merito). Invece, nel procedimento di verificazione (220), in ipotesi di causa attribuita al g.i. in funzione di giudice unico, la decisione è rimessa al giudice istruttore.
(2) Il secondo comma della norma si riferisce alla querela di falso proposta in via incidentale. Possono darsi casi diversi: il g.i. può sospendere l'intero giudizio e rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela; oppure, può rimettere la causa al collegio tanto per la decisione sulla querela quanto per il merito; infine, può scindere il merito della causa disponendo la prosecuzione limitatamente alle domande che reputi indipendenti dalla decisione sul falso e rimettendo quest'ultima al collegio.
La sentenza che decide sulla querela è soggetta ai normali mezzi di impugnazione.
(3) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 225 Codice di procedura civile

Secondo quanto stabilito dalla norma in esame nella sua formulazione antecedente alla Riforma Cartabia, la competenza a decidere sulla querela di falso spettava al collegio, mentre il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, rimaneva competente sulla decisione di merito (veniva sostanzialmente espressa una riserva di collegialità limitatamente ai poteri decisori).

Nel momento in cui veniva completata la fase probatoria, il giudice istruttore rimetteva la causa sulla querela di falso al collegio per la decisione, ed in tal caso si poteva:
a) proseguire, su istanza di parte, nella trattazione delle domande suscettibili di decisione, a prescindere dalla impugnazione del documento per falso;
b) sospendere l'intero procedimento fin quando il collegio non si sarebbe pronunciato sulla querela di falso;
c) rimettere al collegio la causa per intero, compreso il merito.

La Riforma Cartabia ha modificato questa norma prevedendo al primo comma che la decisione sulla querela di falso non debba essere assunta dal collegio, ma dal Tribunale in composizione monocratica.
Al secondo comma, poi, sono stati inseriti i necessari adattamenti di coordinamento.

Alcuni autori hanno affermato che la pronuncia sul giudizio incidentale di falso debba considerarsi come una sentenza non definitiva rispetto alla domanda dipendente dal documento impugnato, mentre altri autori hanno qualificato questa pronuncia come sentenza definitiva.

La giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere come definitiva la sentenza che pronuncia sul giudizio incidentale di falso, in quanto il carattere incidentale della querela esaurisce la propria rilevanza nella fase dell'ammissibilità.

Si ritiene, inoltre, che tale sentenza, in quanto ha ad oggetto l'accertamento relativo alla verità o falsità del documento, sia efficace per tutti, ma che la sua autorità di giudicato debba intendersi limitata alle sole parti; ciò comporta che, qualora un terzo risulti titolare di un diritto pregiudicato dalla sentenza stessa, gli sarà consentito impugnarla sia mediante lo strumento dell'opposizione di terzo di cui all’art. 404 del c.p.c., sia dimostrando, in qualunque sede, l'ingiustizia della sentenza.

Massime relative all'art. 225 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17467/2018

La querela di falso proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a spettanze professionali dell'avvocato per attività giudiziale, è incompatibile con il rito sommario di cognizione previsto per tali controversie. Ne consegue la necessità che il giudice provveda alla separazione dei giudizi, dovendo quello relativo all'accertamento della falsità del documento essere assoggettato al rito ordinario a cognizione piena ed essere trattato dal giudice collegiale, con sospensione del procedimento di opposizione.

Cass. civ. n. 12035/2017

Nell’ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso “ex lege”, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall’art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all’area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l’applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell’art. 337 citato.

Cass. civ. n. 8705/2016

In tema di querela di falso, l'art. 225, comma 1, c.p.c., nell'imporre la pronuncia del collegio, non detta una regola di trattazione collegiale del procedimento ma esprime solo una riserva al tribunale in composizione collegiale limitatamente ai poteri decisori, sicché, ove la querela venga proposta davanti a sezione distaccata di tribunale, in composizione monocratica, non si verifica alcuna nullità o vizio di costituzione del giudice se l'attività in concreto svolta dal giudice monocratico, prima di rimettere l'affare alla sezione centrale del tribunale per la decisione sul falso, abbia rilievo meramente ordinatorio, oppure sostanzialmente istruttorio.

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Mauro P. chiede
venerdì 16/06/2017 - Trentino-Alto Adige
“In data ........ avviene il decesso di mia mamma presso l’ospedale di ....
Immediatamente sorgono perplessità e sulle cure prestate e sulla ‘regolarità’ di un intervento chirurgico a cui è stata sottoposta in data ......
Tramite separata email invio una serie di documenti che permetteranno di inquadrare la vicenda senza che mi dilunghi in proposito. Con riferimento a questi documenti informo che a tutt’oggi la controparte non si è fatta più sentire.
Nel frattempo il medico legale da me incaricato, dopo aver stilato un primo “parere medico preliminare” completo di un resoconto “specialistico infettivologico”, ha terminato di redigere una più approfondita “relazione medico legale”. Da queste relazioni emergono una serie di responsabilità del personale medico per varie carenze medico-curative.
Sono intenzionato a procedere contro l’ASL e, come primo passo, sebbene il mio legale mostri delle perplessità, vorrei presentare una denuncia querela per la firma di mia mamma, riconosciuta come non autentica, presente sul modulo di consenso all’intervento effettuato in data ..........(vedere allegati alla email inviata separatamente).
Desidero avere una Vostra consulenza in merito.

Consulenza legale i 27/06/2017
Come ben noto il “consenso informato” è l’accettazione che il paziente esprime a un trattamento sanitario, in maniera libera, e non mediata dai familiari, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, nonché sulla esistenza di valide alternative terapeutiche (cfr. Cass. n. 19220/2013).

Il suo fondamento normativo si rinviene negli artt. 32 e 13 della Costituzione, nella legge 833/1978 (sulla Istituzione del servizio sanitario nazionale), nel codice deontologico medico e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
L'articolo 32 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario contro la sua volontà, mentre l’art. 13, affermando l’inviolabilità della libertà personale, ed ancorandone ogni restrizione alla riserva di legge, rafforza il carattere “personalistico” del bene salute.

Sotto il profilo contenutistico, in diverse occasioni la Suprema Corte di Cassazione si è preoccupata di precisare e chiarire che, in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’"id quod plerumque accidit", in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l’intervento e l’evento lesivo (Cass. n. 27751/2013).

L’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, cosicché l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di autonomo e ulteriore risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti rispettivamente pregiudicati nelle due differenti ipotesi (così Cass. n. 2854/2015 e, da ultimo, Cass. Sez. III Civ. 20 maggio 2016, n.10414).
Il consenso informato, infatti, attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico ( cfr. Corte Cost., 23/12/2008, n. 438 ), e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente ( v. Cass., 6/6/2014, n. 12830 ), atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, 2° co., Cost. ).
Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del ( diverso ) diritto fondamentale alla salute ( art. 32, 1° co., Cost., così Cass., 6/6/2014, n. 12830 ).

L’autonomia del danno ha indotto perfino a ritenere risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all’esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso apparisse, ex ante, necessitato sul piano terapeutico e sia, ex post, risultato integralmente risolutivo della patologia lamentata, ravvisandosi comunque nella omissione dell’informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all’espletamento dell’atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi possano in alcun modo considerarsi compensati dall’esito favorevole dell’intervento (Cass. n. 12205/2015).

Il dovere che il professionista ha di informare il paziente sulla natura dell’intervento, sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, rientra tra quelli che sono gli obblighi preliminari cui adempiere per fare venire validamente ad esistenza il contratto di prestazione d'opera intellettuale tra il chirurgo ed il paziente, e ciò pur se la sua prestazione sia solo di mezzi, e non di risultato; si ritiene, infatti, che il mancato adempimento di tale obbligo integrerebbe violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.), assumendo tale informazione natura di condizione indispensabile per la validità del consenso.

Solo il valido consenso del paziente, espresso a seguito della completa informazione da parte del medico, fa da presupposto alla liceità dell'attività medico-chirurgica (salvo casi eccezionali in cui il malato non sia in grado, per le sue condizioni di prestare un "qualsiasi" consenso o dissenso, ovvero dove sussista lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p.), per cui la mancanza o l'invalidità del consenso informato, anche laddove si sia di fronte all'intervento chirurgico "perfetto" (Cass. n. 16543/2011) o ad eventi straordinari (Cass. n. 27751/2013), determina l'arbitrarietà del trattamento medico-chirurgico e la sua rilevanza, sia civile che penale, "in quanto posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo" (Cass. Pen. n. 2347/2014).

Alla luce di quanto sopra, dunque, può chiaramente concludersi dicendo che nel caso di specie risulta evidente che difetti il consenso informato della paziente, avendo la perizia grafologica accertato la quasi indubbia mancanza di autografia della sottoscrizione apposta sul documento di dichiarazione di avvenuta informazione e di consenso al trattamento medico e chirurgico.

Ciò non può che consigliare di avviare il procedimento per querela di falso, avendo tale procedimento il precipuo scopo di privare un atto pubblico della sua intrinseca idoneità a ‘far fede', a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione (così, tra le altre, Cass. n. 8362/2000; Cass. n. 18323/2007).

Dalla rimozione del valore del documento ne seguirà la mancanza di consenso informato del paziente, con la conseguenza che l’intervento del medico, trovandosi al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sarà da ritenere sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente ( v. Cass., 8/10/2008, n. 24791 ), costituendo appunto l'obbligo del consenso informato legittimazione e fondamento del trattamento sanitario ( v. Cass., 16/10/2007, n. 21748 ).

Va al riguardo ulteriormente posto in rilievo come il medico venga in effetti meno all'obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al paziente non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando acquisisca con modalità improprie il consenso dal paziente; sulla base di tale considerazione la stessa Suprema Corte, Cass.8/10/2008, n. 24791, ha ritenuto ad esempio inidoneo un consenso ottenuto mediante la sottoposizione alla sottoscrizione del paziente di un modulo del tutto generico, non essendo a tale stregua possibile desumere con certezza che il medesimo abbia ricevuto le informazioni del caso in modo esaustivo.

Sotto il profilo delle strategie difensive, va osservato che, restando indiscussa l’evidente utilità di presentare querela di falso avverso il detto documento, probabilmente il legale consultato intende avvalersi della facoltà prevista dall’ art. 221, 1° comma, c.p.c., norma la quale dispone che la querela di falso può essere proposta sia in via principale (con atto di citazione al giudice competente, ossia al tribunale che ha, in materia competenza funzionale ed inderogabile, in composizione collegiale, giusto il disposto dell'art. 225 c.p.c.), che in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio e fino a che la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

Pertanto, potrebbe optarsi per introdurre il giudizio di risarcimento danni derivanti da responsabilità per l’attività medico-chirurgica espletata (sul cui esito favorevole, solo per inciso, si ritiene che non possano sussistere dubbi, tenuto conto di quanto asserito nella relazione medico legale) e, nel corso di esso, proporre querela di falso, con la conseguenza che il giudice innanzi al quale la querela sia incidentalmente proposta dovrà rimettere la causa sul punto al tribunale competente ex art. 34 c.p.c., al contempo disponendo la sospensione del processo principale ex art. 295 c.p.c. sino alla decisione sul falso.