Cassazione civile sentenza n. 1092 del 9 luglio 1947

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione del giudizio e il rinvio al tribunale costituiscono nel meccanismo funzionale della legge, provvedimenti equipollenti all'autorizzazione alla presentazione della querela di falso, di cui all'art. 222.

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