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Articolo 313 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Querela di falso

Dispositivo dell'art. 313 Codice di procedura civile

(1) Se è proposta querela di falso [221 c.p.c. ss.], [il pretore o] (2) il giudice di pace (3), quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio (4) e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento (5). Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma (6).

Note

(1) Articolo così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse con d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) La legge 21 novembre 1991, n. 374 ha sostituito il termine "conciliatore" con quello di "giudice di pace".
(4) Poiché è prevista una riserva di competenza del tribunale in ordine alla falsità del documento impugnato, il giudice di pace è obbligato a sospendere il processo e lo fa con ordinanza.
La necessità della sospensione non preclude al giudice di pace una valutazione preliminare circa la rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione della causa; deve inoltre sussistere l'intenzione di avvalersi del documento da parte di colui che sia stato destinatario dell'interpello ex art. 222 del c.p.c..
(5) Nella stessa ordinanza con cui dispone la sospensione, il giudice di pace assegna il termine perentorio per la riassunzione della causa innanzi al tribunale.
Una volta che il tribunale abbia deciso sulla querela, la parte interessata alla prosecuzione del giudizio ha l'onere di riassumere la causa innanzi al giudice di pace nel termine perentorio di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
(6) Se siano state proposte al giudice di pace più domande (diverse dalla querela di falso), questi può disporre la continuazione della causa innanzi a sé limitatamente a quelle in ordine alle quali il documento impugnato non ha alcuna rilevanza probatoria: si avrà, quindi, una sospensione parziale.
Non potrà, invece, decidere sulle questioni che possono essere risolte solo sulla base del documento impugnato.

Spiegazione dell'art. 313 Codice di procedura civile

La querela di falso è uno strumento processuale per mezzo del quale si contesta nel processo civile la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata che ha efficacia probatoria nel medesimo processo, e viene proposta proprio per togliere efficacia probatoria a tali atti.

La stessa giurisprudenza di legittimità ha statuito che la querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite (in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica), ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile.

Competente a decidere su tale materia, ex art. 9 del c.p.c. comma 2, è il tribunale in composizione collegiale e non il giudice istruttore come giudice unico, trattandosi di un giudizio in cui è obbligatorio l'intervento del P.M.
La norma in esame svolge una funzione di coordinamento tra il giudizio principale pendente davanti al giudice di pace e quello del giudizio incidentale che si dovrà instaurare davanti al tribunale per la pronuncia sulla querela di falso.
Infatti, viene disposto che il giudice monocratico può sospendere il processo, in attesa che sulla questione di falso si pronunci il tribunale oppure può rimettere al tribunale la sola questione inerente alla querela di falso e nel frattempo proseguire il giudizio.

La sua scelta è subordinata alla rilevanza probatoria del documento impugnato, dovendosi come tale intendere l'utilità che esso può avere per la decisione della causa e non anche la verosimiglianza di fondatezza delle prove addotte a giustificazione dell'impugnazione di falsità.
La domanda di querela del falso viene proposta al giudice di pace, e può proporsi anche con il deposito della stessa in cancelleria e non solo con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza.

Parte della dottrina distingue la proposizione dalla presentazione della querela di falso: la prima si effettua dinnanzi al giudice di pace, mentre la presentazione, intesa come atto di inizio del giudizio di falso civile, avviene davanti al tribunale successivamente all'autorizzazione del giudice rescindente (giudice di pace), che abbia ritenuto ammissibile la querela, valutando la rilevanza del documento ai fini della decisione.

Legittimati a proporre la querela di falso sono la parte personalmente o un procuratore in possesso di procura speciale ex art. 83 del c.p.c. comma 3.
Anche nel procedimento davanti al giudice di pace è ammesso l'istituto dell'interpello, previsto dall’art. 222 del c.p.c., per mezzo del quale il giudice istruttore interpella la parte che ha proposto il documento se intende valersene o meno in giudizio.
Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in corso di causa e non vi sarà sospensione del giudizio principale.
Se la risposta è positiva, il giudice, se ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela (l'autorizzazione può avvenire anche implicitamente attraverso la sospensione del giudizio principale), assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa dinnanzi al tribunale ai sensi dell'art. 65 delle disp. att. c.p.c..

La sospensione del giudizio principale avviene con ordinanza e può essere totale o parziale.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 225 del c.p.c., la sospensione parziale si realizza quando nel giudizio sono proposte una pluralità di domande, di cui una sola o alcune sono dipendenti dal documento oggetto della querela.
In questo caso, la sospensione avviene solo per le domande la cui decisione dipende dal documento impugnato e il processo continua davanti al giudice di pace per le domande la cui decisione appare autonoma.

Massime relative all'art. 313 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 196/2014

La necessità che la querela di falso sia confermata nella prima udienza, prevista dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., sussiste soltanto nel caso di querela proposta in via principale, mentre non è necessaria ove la stessa sia stata proposta in via incidentale dinanzi al giudice di pace, con successiva riassunzione del giudizio di falso dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 313 cod. proc. civ., atteso che, in tale evenienza, al querelante è noto che l'altra parte intende avvalersi del documento contestato.

Cass. civ. n. 4231/2007

Nel caso che, all'interno di un giudizio civile, venga introdotto un giudizio incidentale di falso, ne deriva la necessità di sospendere il processo principale fino alla decisione di quello pregiudiziale di falso. La causa di sospensione del processo principale viene meno non al verificarsi di una qualsiasi ipotesi di cancellazione della causa incidentale dal ruolo, di sospensione o di interruzione di essa, ma soltanto quando il giudizio di falso sia stato deciso con sentenza di merito passata in giudicato ovvero quando esso si sia estinto e l'estinzione sia stata dichiarata con sentenza dal collegio ovvero dall'istruttore con ordinanza non più impugnabile col reclamo al collegio ai sensi degli artt. 308 e 178 c.p.c.; fino a quel momento, non può dirsi cessata la causa di sospensione ex art. 295 c.p.c., per cui deve ritenersi legittimo il rifiuto del giudice di proseguire il procedimento principale, fissando l'udienza allo scopo. (Nella specie, la parte convenuta in un giudizio incidentale di falso aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'attore aveva aderito alla indicazione del giudice competente; il giudice, di fronte al quale era pendente la querela di falso, aveva cancellato dal ruolo la causa e l'attore aveva presentato istanza al giudice della causa principale per la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio, che questi aveva rigettato, con valutazione la cui fondatezza è stata confermata dalla S.C.).

Cass. civ. n. 21062/2006

In materia di querela di falso, il giudice dinanzi al quale la querela sia proposta, anche se privo della competenza a conoscerne (nel caso di specie, giudice di pace) è comunque tenuto ad autorizzare o meno la presentazione della querela sulla base del motivato esame delle condizioni di ammissibilità della stessa, alla stregua del disposto degli artt. 221 e 222 c.p.c. e, se riconosce la rilevanza del documento impugnato di falso e se il modo in cui l'impugnazione è proposta è conforme ai detti requisiti di ammissibilità, è tenuto a sospendere il giudizio e a rimettere le parti dinanzi al tribunale per il relativo procedimento, ai sensi dell'art. 313 c.p.c. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito, con la quale il giudice di pace aveva bensì provveduto a verificare la sussistenza del requisito di ammissibilità consistente nella sottoscrizione dell'atto personalmente o da parte di un procuratore speciale, ma aveva erroneamente ritenuto insussistente il requisito stesso, a fronte del deposito da parte del difensore di un testo contenente la querela sottoscritto dalla parte personalmente, con delega all'avvocato per il deposito dell'atto).

Cass. civ. n. 5040/2005

La sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso. L'omissione della sottoscrizione personale della parte o del procuratore speciale non può essere sanata successivamente mediante la sottoscrizione personale dell'atto di riassunzione dinanzi al Tribunale, a cui le parti siano state rimesse dal Pretore ai sensi dell'art. 313 c.p.c..

Cass. civ. n. 3848/1979

Qualora sia proposta querela di falso in corso di causa, il giudice deve interpellare, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., il presentatore del documento, chiedendogli se intenda valersene in giudizio, nel solo caso in cui questi sia colui che voglia giovarsi dell'atto, in quanto la suddetta norma si riferisce per l'interpello a chi esibisce il documento, avendo riguardo all'ipotesi normale (id quod plerumque accidit) che il presentatore dell'atto s'identifichi con la persona che di esso intenda giovarsi.

Cass. civ. n. 1092/1947

La sospensione del giudizio e il rinvio al tribunale costituiscono nel meccanismo funzionale della legge, provvedimenti equipollenti all'autorizzazione alla presentazione della querela di falso, di cui all'art. 222.

Cass. civ. n. 955/1946

Allorché la querela di falso è proposta davanti al pretore o al conciliatore, l'art. 318 c.p.c. fa obbligo al giudice unico soltanto di avvisare sulla rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione della causa, prima di sospendere il relativo giudizio e rimettere le parti davanti al tribunale per il procedimento di falso, non pure di giudicare sulla pertinenza e rilevanza della prova dedotta in ordine alla sussistenza del falso. Lo stabilire poi se il provvedere in ordine a tale prova spetti al giudice unico ovvero a quello collegiale dà luogo ad una questione di attribuzione, e non di competenza fra i due giudici che possa dar motivo di ricorso per regolamento di competenza.

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