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Articolo 764 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Opposizione

Dispositivo dell'art. 764 Codice di procedura civile

Chiunque vi ha interesse (1) può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice (2) (3).

Il giudice (3) fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente (4).

Il giudice (3) provvede con ordinanza non impugnabile e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall'inventario [769] e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione (5).

Note

(1) L'opposizione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, ovvero da qualunque soggetto possa ricevere un danno giuridicamente valutabile dalla rimozione dei sigilli, anche se non è legittimato a chiederne l'apposizione (753). Tra i legittimati all'apposizione vi sono anche i creditori dell'eredità (771).
(2) Il presente comma è stato modificato da ultimo dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, con entrata in vigore dal 31 ottobre 2021.
Il testo dell'art. 764 c.p.c. in vigore dal 31/10/2021 è il seguente:
"Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice di pace.
Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente.
Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall'inventario e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione".
(3) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(4) Nell'ipotesi in cui il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti non viene notificato entro il termine stabilito dal giudice, l'opposizione diventa inefficace ma può essere riproposta finché non siano stati rimossi i sigilli e se la nuova opposizione si fonda su motivi diversi da quelli indicati nella prima opposizione.
(5) Il giudice decide sull'opposizione con ordinanza non impugnabile, ma revocabile. Con tale ordinanza il giudice può adottare le misure che ritiene più opportune al fine di conservare le cose oggetto della lite, può ordinare l'inventario e impartire al custode le disposizioni necessarie per la consegna dei beni inventariati ai rispettivi titolari per evitare controversie e contestazioni. Infine, qualora lo ritenga opportuno può anche ordinare la rimozione dei sigilli solo per alcune delle cose sigillate.

Ratio Legis

Il procedimento di opposizione alla rimozione dei sigilli rientra nell'ambito della volontaria giurisdizione, in ragione del fatto che si tratta di un procedimento che non è finalizzato a risolvere un contrasto tra due o più parti ma soltanto a valutare l'opportunità di mantenere o meno i sigilli.

Spiegazione dell'art. 764 Codice di procedura civile

La norma in esame si occupa di disciplinare l'opposizione al provvedimento di rimozione dei sigilli, la quale costituisce l'unico modo espressamente previsto dall'ordinamento per impugnare tale provvedimento.
Discussa è la natura giuridica del giudizio di opposizione, se contenziosa o meno, ma secondo la tesi prevalente in dottrina tale procedimento si deve ricondurre alla volontaria giurisdizione, argomentandosi dal rilievo secondo cui la valutazione demandata al giudice verte esclusivamente sulla opportunità di mantenere o rimuovere i sigilli. Va, tuttavia, precisato che è sempre possibile adire la via contenziosa, al fine di ottenere un accertamento pieno in ordine alle contrastanti pretese di carattere sostanziale relative alle cose sulle quali sono stati apposti o rimossi i sigilli.

La legittimazione a proporre opposizione al provvedimento di rimozione dei sigilli compete a chiunque vi abbia interesse, ossia tutti i soggetti che, sebbene non siano legittimati a richiedere l'apposizione, potrebbero subire un danno giuridicamente valutabile dalla rimozione dei sigilli.
Qualora l’istante abbia partecipato al relativo procedimento, l'opposizione può anche effettuarsi mediante dichiarazione da inserire nel processo verbale di apposizione dei sigilli (in tutti gli altri casi occorre un apposito ricorso diretto al giudice dell'apposizione).

Giudice competente è lo stesso che ha provveduto sull'istanza di apposizione dei sigilli (si tratta di un’ipotesi di competenza per materia).
Proposta opposizione, il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti, indicando anche il termine perentorio nel quale il decreto deve essere notificato a cura dell'opponente; se entro il termine indicato la notificazione non viene effettuata, l'opposizione perde efficacia, ma la stessa può essere riproposta sino a che non sia altrimenti ordinata la rimozione dei sigilli.

Il provvedimento con il quale il giudice decide sull'opposizione riveste la forma dell’ordinanza, provvedimento tipico per le decisioni rese in contraddittorio fra le parti.
Trattasi di ordinanza non impugnabile né, secondo parte della dottrina, revocabile o modificabile (altra parte della dottrina, invece, è dell’idea che la revocabilità del provvedimento di volontaria giurisdizione sia maggiormente coerente con il sistema).
Il giudice può anche disporre una rimozione parziale, ossia la rimozione dei sigilli solo per alcuni dei beni sui quali furono apposti; inoltre, nel momento in cui decidendo sull'opposizione ordina la rimozione, può disporre l'immediata redazione dell'inventario e, ove occorre, stabilire le opportune cautele per la conservazione delle cose oggetto di contestazione.

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