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Articolo 763 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimento di rimozione

Dispositivo dell'art. 763 Codice di procedura civile

La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice (1) su istanza (2) di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 nn. 1, 2 e 4 (3).

Nei casi previsti nell'articolo 754 può essere ordinata anche d'ufficio (4) e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario [769] (5).

L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.

Note

(1) Il presente comma è stato modificato da ultimo dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, con entrata in vigore dal 31 ottobre 2021.
Il testo dell'art. 763 c.pc. in vigore dal 31/10/2021 è il seguente:
"La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice di pace su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell'articolo 754 può essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione".
(2) L'istanza di rimozione dei sigilli deve essere indirizzata al Tribunale del luogo in cui si trovano i beni anche quando la sigillazione sia stata disposta dal giudice di pace (752). La richiesta deve essere accompagnata dalla dimostrazione del proprio diritto più rigorosa rispetto a quella fornita al momento della richiesta di apposizione dei sigilli in quanto se dopo la rimozione dei sigilli non viene redatto l'inventario, i beni rimangono privi di tutela e questo potrebbe pregiudicare gli eredi, i creditori e gli altri interessati.
(3) La rimozione è richiesta dalla parte che è in grado di valutare se la situazione di incertezza è passata e se i beni possono tornare disponibili. Normalmente quindi la legittimazione a chiedere la rimozione spetta a coloro che possono chiedere la stessa apposizione, ovvero l'esecutore l'esecutore testamentario, coloro che possono avere diritto alla successione, i creditori (753). Diversamente, non possono chiederla le persone che coabitavano con il defunto o che al momento della morte, erano addette al suo servizio, non avendo tali soggetti interesse ad ottenere il provvedimento di rimozione in quanto non possono vantare alcun diritto sui beni ereditari.
(4) Si precisa che la rimozione dei sigilli può essere disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nelle stesse ipotesi in cui può essere ordinata, sempre d'ufficio, la sigillazione, ovvero nel caso in cui il coniuge o gli eredi siano assenti dal luogo di apertura della successione oppure nell'ipotesi in cui tra gli eredi vi siano minori o interdetti e manchi il tutore o il curatore, nonché quando il defunto sia stato depositario pubblico, oppure abbia rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritenga che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.
(5) Nelle ipotesi di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 754 del c.p.c., la rimozione dei sigilli deve essere seguita obbligatoriamente dalla formazione dell'inventario al fine di evitare che la rimozione dei sigilli possa causare un danno agli eredi o ai terzi a seguito della privazione di ogni tutela per i beni stessi.

Spiegazione dell'art. 763 Codice di procedura civile

Tutti coloro che possono chiedere l’apposizione dei sigilli ex art. 753 del c.p.c. possono avanzarne richiesta di rimozione, anche se l'apposizione sia stata disposta d'ufficio ex art. 754 del c.p.c., con esclusione dei coabitanti e delle persone di servizio, trattandosi di persone che non sono titolari di alcun diritto sui beni mobili sigillati e che, pertanto, non possono avere alcun interesse alla rimozione.
La legittimazione, dunque, deve essere riconosciuta all'esecutore testamentario, a coloro che possono avere diritto alla successione ed ai creditori, i quali, come nel caso della richiesta di apposizione, devono dimostrare la propria legittimazione sostanziale.

Per l'istanza di rimozione la norma non prescrive alcuna formalità, il che comporta che può anche essere presentata in forma orale e stesa di seguito al processo verbale di apposizione dei sigilli.
Se viene presentata per iscritto, va rispettata la forma del ricorso, il quale deve essere indirizzato allo stesso giudice che ha disposto l'apposizione dei sigilli; pertanto, competente è il Tribunale in composizione monocratica.
Il giudice provvede con decreto steso, unitamente all'istanza, in calce al processo verbale di apposizione, il che vale a dimostrare come rimozione dei sigilli ed apposizione degli stessi costituiscano parte di un procedimento unitario, che si apre con l'istanza di apposizione.

E’ stato posto in evidenza che l’eventuale impugnazione del decreto di apposizione dei sigilli, fondata sulla mancanza di legittimazione di chi ha proposto la relativa istanza, assume anche natura di domanda di rimozione dei sigilli.

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