L'apposizione dei sigilli è disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:
- 1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo (1);
- 2) se tra gli eredi vi sono minori [c.c. 2] (2) o interdetti [c.c. 414] e manca il tutore o il curatore (3);
- 3) se il defunto è stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato (4).
La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1) e 2), se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.
Nel caso indicato nel numero 3) i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.
Note
(1)
Si precisa che con le parole "il luogo" la norma ha inteso riferirsi al luogo di apertura della successione
art. 747 del c.p.c.. Inoltre, l'articolo in esame è stato dettato a tutela degli eredi che non sono in grado di occuparsi direttamente della conservazione del patrimonio ereditario.
(2)
Per minore la norma intende il minore non emancipato (
art. 762 del c.p.c.). Si precisa inoltre che in riferimento ai numeri 1 e 2 la sigillazione non può avvenire nè tanto meno essere richiesta se il defunto ha disposto diversamente con il testamento.
(3)
In tale ipotesi, la norma è dettata per tutelare coloro che sono incapaci e privi di rappresentante legale ovvero coloro che non sono in grado di provvedere ai propri interessi perchè affetti da una grave infermità pischica. Anche in tal caso però il testatore può provvedere diversamente.
(4)
Il numero tre disciplina il caso in cui l'apposizione dei sigilli è dettato al fine di evitare che il contenuto di atti di particolare rilevanza sia reso noto indiscriminatamente. In tale ambito è opportuno ricordare il disposto contenuto nell'art. 39, l. 16-2-1913, n. 89 (c.d. legge notarile) che dispone in caso di morte del notaio o di cessazione definitiva dell'esercizio notarile che il capo dell'archivio notarile del distretto provveda all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio o, indebitamente, altrove.