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Articolo 751 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Scelta dell'onerato

Dispositivo dell'art. 751 Codice di procedura civile

L'istanza per la scelta prevista nell'articolo 631 ultimo comma del c.c. (1) è proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato.

La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto (2).

Note

(1) L'art. 631 del c.c., II comma, attribuisce al testatore la facoltà di disporre legati a favore di persone da scegliersi ad opera dell'onerato o di un terzo tra più persone, od enti, determinate dallo stesso testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate. Se il soggetto incaricato della scelta (o il terzo) non può o non vuole fare la scelta, qualunque soggetto interessato a conseguire il legato può presentare ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione affinché si proceda alla scelta(art. 747 del c.p.c.). Il ricorso deve essere notificato all'onerato e al terzo al quale spettava la scelta, la quale viene effettuata con decreto del presidente, dopo aver assunto le opportune informazioni.
(2) Contro il decreto del presidente si può proporre reclamo al presidente della Corte d'Appello, mentre viene escluso in maniera categorica il ricorso in Cassazione.

Spiegazione dell'art. 751 Codice di procedura civile

Il procedimento disciplinato dalla norma in esame si applica nella specifica fattispecie di cui all’art. 751 del c.c., relativa all'ipotesi di disposizione testamentaria a titolo particolare in favore di persone da determinarsi successivamente in funzione di un criterio astratto, come quello dell'appartenenza ad una determinata categoria o ad una determinata famiglia, ovvero a favore di uno tra più enti determinati dal testatore.

In particolare, l'ultimo comma di tale norma prevede che, per il caso in cui l'onerato o il terzo non possa o non voglia fare la scelta demandatagli dal testatore, detta scelta possa essere fatta con decreto del presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo aver assunto le opportune informazioni.

Anche in questo caso, l'istanza si propone con ricorso, il quale deve essere preventivamente notificato a colui che doveva operare la scelta e non l'ha fatta, nonchè all'onerato.
Il presidente, prima di decidere, assume le informazioni che ritiene opportune al fine di operare la scelta del legatario.

La norma nulla non dice nulla in ordine ai soggetti legittimati a proporre l'istanza per la scelta, i quali debbono essere individuati in coloro che abbiano interesse ad essa in quanto ragionevolmente ritengano di poter essere i destinatari del legato.
La legittimazione spetta anche all'onerato nel caso in cui la scelta sia rimessa ad un terzo che non vi provveda, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 631 c.c.

Per quanto concerne la modalità di assunzione delle informazioni, si ritiene che dal procedimento in esame ne scaturisca una istruzione sommaria, nell'ambito della quale il presidente del tribunale può, se lo ritiene opportuno, sentire anche eventuali beneficiari determinati o determinabili.

La scelta fatta dal presidente è contenuta in un decreto, pronunciato all'esito dell'istruzione sommaria.
Contro tale decreto può proporsi reclamo innanzi al presidente della corte d'appello, in analogia a quanto previsto dall'art. 749 del c.p.c..
Inoltre, in applicazione della disciplina generale dei provvedimenti camerali, e fatti sempre salvi i diritti dei terzi, si ritiene possibile la revoca e la modifica del provvedimento.

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