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Articolo 724 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procedimento

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 724 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Il giudice interroga le persone comparse (1) sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale (2) che questo pronuncia con sentenza (3)(4).]

Note

(1) Il collegio procede ad una audizione non formale delle persone comparse proprio per ottenere tutti gli elementi necessari per accertare con completezza la situazione della persona scomparsa.
(2) La competenza spetta al Tribunale ordinario del luogo dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente.
(3) Si precisa che la sentenza che dichiara l'assenza costituisce il presupposto per l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dello scomparso, per l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, per il riconoscimento al coniuge dell'assente, oltre a ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, di un assegno alimentare da determinarsi in ragione delle condizioni della famiglia e dell'entità del patrimonio dell'assente.
(4) La sentenza viene pubblicata per estratto nella Gazzetta ufficiale e in due giornali indicati dal collegio (si cfr. art. 729 del c.p.c.) ed è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione con la particolarità che l'appello dovrà essere proposto con ricorso alla Corte d'appello che pronuncia in camera di consiglio e decide con sentenza ricorribile per Cassazione. Inoltre, è bene ricordare che si tratta sempre di un provvedimento che viene assunto «rebus sic stantibus», pertanto nel caso di ritorno dell'assente o di prova della morte dello stesso, gli effetti della sentenza che dichiara l'assenza decadono automaticamente senza che sia necessaria alcuna pronuncia giurisdizionale.

Spiegazione dell'art. 724 Codice di procedura civile

All'udienza fissata dal presidente del Tribunale e di cui all’art. 723 del c.p.c., il giudice procede all'istruttoria della causa, la quale si realizza mediante audizione delle persone comparse e, solo in via sussidiaria, mediante assunzione di ulteriori informazioni.
La pronuncia della dichiarazione di assenza avviene in camera di consiglio e con sentenza, in tal modo derogandosi alla previsione generale dell’art. 737 del c.p.c..

A differenza di quella dichiarativa della morte presunta, questa sentenza ha natura costitutiva ed acquista efficacia esecutiva solo in seguito al suo passaggio in giudicato e dopo che si è adempiuto alle formalità previste dall'art. 729 del c.p.c. per attuarne il regime di pubblicità.

Una volta divenuta esecutiva, tale sentenza non produce effetti diretti ed immediati, ma costituisce soltanto il presupposto necessario per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 50, 51 c.c. e []n725cpc]] c.p.c.
Si possono solo individuare dei limitati effetti immediati, quali lo scioglimento della comunione legale dei beni tra coniugi (cfr. art. 191 del c.c.) e la preclusione all'impugnabilità del matrimonio contratto dal coniuge dell'assente.

Occorre precisare che, sebbene tale sentenza acquisti l’'autorità del giudicato formale, si tratta pur sempre di un giudicato attenuato, soggetto alla clausola rebus sic stantibus; infatti, se l'assente dovesse ritornare o se ne dovesse provare l'esistenza in vita o la morte, gli effetti della dichiarazione d'assenza sarebbero destinati a caducarsi ipso iure, senza che sia necessario promuovere un apposito giudizio di accertamento (salvo che sorgano contestazioni).

Malgrado la legge nulla dica al riguardo, si ritiene che la forma di sentenza del provvedimento con cui viene dichiarata l'assenza presupponga l'esperibilità degli ordinari mezzi di impugnazione riservati alle sentenze.
Per quanto concerne la forma in cui va svolto il giudizio d'appello, prevale la tesi secondo cui deve svolgersi nelle forme del giudizio di primo grado.
Dovrà pertanto proporsi con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia in camera di consiglio e decide con sentenza; ai sensi del primo comma dell’art. 325 del c.p.c., il ricorso deve essere depositato nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
Non trova applicazione il termine annuale di cui al primo comma dell’art. 327 del c.p.c., in quanto le forme di pubblicità prescritte dall'art. 729 del c.p.c. realizzano una forma di notificazione per pubblici proclami.
La sentenza che definisce il giudizio d'appello è ricorribile in Cassazione nelle forme ordinarie, ex art. 360 del c.p.c..

Circa la natura giuridica del procedimento per dichiarazione d'assenza, alla tesi, che si ritiene preferibile, del procedimento di volontaria giurisdizione, si contrappone altra tesi che ravvisa nella tutela in esame un vero e proprio processo contenzioso per pubblici proclami o meglio un procedimento speciale di cognizione, con inserimento di alcune modalità proprie dei procedimenti in camera di consiglio.

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