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Articolo 51 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente

Dispositivo dell'art. 51 Codice Civile

Il coniuge dell'assente [117], oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi [159] e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare [433] da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

Spiegazione dell'art. 51 Codice Civile

La dichiarazione di assenza non determina lo scioglimento del matrimonio; solo nell'ipotesi di oggettivo bisogno derivante da insufficienza di mezzi, il coniuge dell'assente potrà chiedere un provvedimento analogo a quello ottenibile con la separazione o con il divorzio.
L'assegno spetta al coniuge che ha diritto al mantenimento; non potrà essere chiesto, quindi, dal coniuge separato con addebito.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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