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Articolo 725 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Immissione in possesso temporaneo

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 725 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà (1) e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi(2).

Se la domanda è proposta da altri interessati (3), il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.

Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 50 ultimo comma c.c., e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice(4).]

Note

(1) Si precisa che i soggetti legittimati a chiedere l'apertura degli atti di ultima volontà e di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente sono tutti i soggetti interessati al patrimonio dell'assente, tra cui anche i creditori dell'assente, e coloro che ritengono ragionevolmente di vantare diritti sui beni dell'assente, nonché il pubblico ministero.
(2) Se la domanda è proposta dagli eredi legittimi, il giudizio si svolge davanti al tribunale in camera di consiglio e termina con la pronuncia di un decreto soggetto a reclamo in Corte d'appello e revocabile oltre che modificabile in ogni tempo, restando però salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede anteriormente alla modificazione o alla revoca.

(3) Diversamente, se la domanda è proposta dai presunti eredi testamentari o dai loro eredi, il procedimento si svolge davanti al tribunale nelle forme ordinarie e in contraddittorio con coloro che sarebbero gli eredi legittimi e termina con sentenza, con la quale viene ordinato il rilascio di una cauzione e le cautele di cui all'art. 50 del c.c. e all'art. 53 del c.c..
(4) Il provvedimento con cui il tribunale autorizza l'immissione temporanea nei beni dell'assente è sottoposto alla condizione risolutiva del ritorno dell'assente, o della prova della sua esistenza in vita. Verificandosi tali eventi infatti, gli effetti del provvedimento decadono automaticamente senza che sia necessario un altro provvedimento giurisdizionale.

Ratio Legis

La ratio della norma si riscontra nella necessità di tutelare le aspettative di eredi o altri interessati al patrimonio dell'assente e richiama l'art. 50 c.c. ai sensi del quale «i legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti pendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti».

Spiegazione dell'art. 725 Codice di procedura civile

La fattispecie dell’assenza si perfeziona nel momento in cui diviene eseguibile la sentenza di cui all’art. 724 del c.p.c.; da tale momento sorgono a favore degli aventi diritto le condizioni per proporre le istanze di cui agli artt. 50 e 51 c.c., con cui si potrà chiedere di ottenere l'apertura di atti di ultima volontà, l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, l'esercizio temporaneo dei diritti facenti capo all'assente, il temporaneo esonero dall'adempimento di obbligazioni nei suoi confronti, l'assegno alimentare a favore del coniuge.

La norma in esame in realtà disciplina soltanto le forme del procedimento per la concessione dei primi due provvedimenti previsti dall'art. 50 c.c. (apertura degli atti di ultima volontà e immissione nel possesso), i quali rispondono alla ratio di individuare gli aventi diritto alla futura successione dell'assente e di dettare un regime cautelare, provvisorio e temporaneo, per conservarne il patrimonio, tutelando nello stesso tempo le aspettative degli aventi diritto alla successione sorte a seguito della dichiarazione d'assenza.

La legittimazione attiva a chiedere l'apertura degli atti di ultima volontà spetta anche al P.M. (in considerazione della sussistenza di un interesse pubblico alla cessazione di uno stato di incertezza ed alla tutela degli interessi dell'assente) ed a tutti gli interessati, intendendosi come tali coloro che possano vantare un diritto sul patrimonio dell'assente in dipendenza della morte, compresi i creditori.
Diverse sono le forme del procedimento qui disciplinate, dovendosi procedere in camera di consiglio qualora la domanda sia proposta dai presunti eredi legittimi (o dal P.M.) e nelle forme ordinarie qualora sia proposta da altri interessati.

Per l’individuazione degli effetti del provvedimento di immissione nel possesso occorre fare riferimento al secondo comma dell’art. 52 del c.c., il quale li individua nell'attribuzione al beneficiario della detenzione e dell'amministrazione dei beni, del godimento delle rendite nei limiti di cui all'art. 53 del c.c., nonché della rappresentanza attiva e passiva dell'assente.

Come si è prima accennato, è previsto un diverso procedimento a seconda del soggetto che esercita la legittimazione attiva.
Infatti, se la domanda è proposta dai presunti eredi legittimi (o dal P.M.), il giudizio si svolge in camera di consiglio davanti al tribunale, che pronuncia con decreto reclamabile dinanzi alla Corte d’Appello ex art. 739 del c.p.c..
Il decreto d'immissione nel possesso temporaneo deve comunque essere preceduto dalla formazione dell'inventario di cui al 1 comma dell’art. 52 del c.c., per il quale si osservano le disposizioni dettate dagli artt. 769 e ss. c.p.c.
Con lo stesso decreto, il tribunale deve anche determinare la misura della cauzione, da prestarsi ex art. 86 delle disp. att. c.p.c. ovvero, per il caso in cui questa non possa essere prestata, stabilire le altre cautele sostitutive di cui al comma 5 dell’art. 50 del c.c..
Infine dovranno essere adottate le opportune misure conservative delle rendite riservate all'assente a norma dellart. 53 del c.c..

Se, invece, la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio segue le forme del processo ordinario di cognizione e si svolge in contraddittorio dei presunti eredi legittimi, concludendosi con sentenza, la quale sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.
In questo secondo caso, infatti, sussiste un conflitto di interessi, poiché si ritiene che all'assenza siano analogicamente applicabili le norme in tema di successione mortis causa, compreso il principio di cui al secondo comma dell’art. 457 del c.c., secondo cui non si ha apertura della successione legittima se non in mancanza di vocazione testamentaria, così che anche l'immissione nel possesso degli uni comporta l'esclusione degli altri.

Anche in tale ipotesi, la sentenza che autorizza l'immissione nel possesso deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario, determinare la cauzine o le altre cautele sostitutive, nonché le opportune misure conservative delle rendite riservate all'assente.

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