Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2129 del 5 maggio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui nel giudizio di primo grado la produzione di documenti sia avvenuta irritualmente tramite un legale non munito della delega del difensore costituito, la rituale produzione degli stessi documenti nel giudizio di appello importa la rinnovazione del precedente atto istruttorio nullo e, quindi, l'eliminazione della nullitą.

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