Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 30826 del 24 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non gią al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non gią l'impossibilitą di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dą luogo a una nullitą sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operativitą dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).

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