La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto (1) (2) (3).
In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo (4).
Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio (5).
Note
(1)
Si tratta dei provvedimenti del giudice, ovvero gli atti con cui viene tipicamente esercitata la funzione giurisdizionale. In ogni caso, nell'ambito dell'attività del giudice bisogna anche comprendere gli atti a carattere materiale e con funzione preparatoria, complementare e ausiliare (ad es.: ascoltare le parti art.
117; dirigere l'udienza art.
127).
(2)
Nei casi in cui ragioni di opportunità lo richiedano, il legislatore dispone che un provvedimento di contenuto decisorio, idoneo a disporre del diritto delle parti debba avere la forma dell'ordinanza o del decreto. Per risolvere il problema di quale mezzo di impugnazione scegliere si dovrà applicare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
Quando, pertanto, un provvedimento ha contenuto decisorio, si ritiene che esso possa essere impugnato con ricorso per Cassazione (ex
art. 111 Cost.), anche se per legge ha forma di ordinanza o decreto.
(3)
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma trova applicazione anche quando sia il giudice, per errore, ad emettere un provvedimento in una forma diversa da quella prescritta dalla legge. L'atto, pertanto, è sottoposto alla disciplina prevista dal legislatore per quello che si ritiene essere il suo contenuto effettivo.
Pertanto, quando il provvedimento ha contenuto decisorio, esso è sostanzialmente una sentenza e, come tale, è impugnabile ed idoneo a passare in giudicato; diversamente, quando la sentenza ha contenuto istruttorio o ordinatorio, allora il provvedimento ha natura di ordinanza e, come tale, non può essere impugnata, ma è revocabile e modificabile. Ad esempio, è stato ritenuto non applicabile, ma revocabile e modificabile, il provvedimento in forma di sentenza non definitiva che decideva soltanto sull'ammissibilità di un mezzo istruttorio, in quanto avrebbe dovuto essere pronunciato con la forma dell'ordinanza.
(4)
Nelle ipotesi in cui la legge non dispone nulla sulla forma del provvedimento, il giudice deve adottare il provvedimento giurisdizionale più idoneo al raggiungimento dello scopo, in ossequio al principio di strumentalità delle forme, di cui all'articolo
121. Pertanto, la scelta deve essere effettuata preferendo la forma più adeguata alla funzione da lui attribuita al provvedimento, non potendo egli costruire un atto atipico ad hoc privo di una precisa disciplina.
(5)
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, l. 13-4-1988, n. 117 concernente la responsabilità civile dei magistrati (la norma tende a fornire riscontri in ordine alla responsabilità dei singoli giudici). La Corte cost., con sent. 18-1-1989, n. 18, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16 commi 1 e 2, nella parte in cui dispone che «è compilato sommario processo verbale», anziché «può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale».