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Articolo 127 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Direzione dell'udienza

Dispositivo dell'art. 127 Codice di procedura civile

L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio [disp. att. 54, 113] (1) (2) (3).

Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo [disp. att. 84] regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 bis e 127 ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte(4)(5).

Note

(1) Ciascun Tribunale fissa, mediante decreto approvato dal Presidente del tribunale d'intesa col Procuratore della Repubblica, la calendarizzazione annuale delle udienze dedicate all'istruzione e alla discussione delle cause.
(2) Generalmente, nel processo ordinario, di competenza del tribunale, vi sono più udienze davanti il giudice istruttore nelle quali avviene la trattazione e l'istruzione della causa. Inoltre, si precisa che seguito alla riforma apportata dalla legge n. 80/2005, l'udienza di prima comparizione e di trattazione sono state accorpate in un'unica udienza di cui all'art. 183 del c.p.c..
Nel processo del lavoro sono vietate le udienze di mero rinvio in quanto il processo dovrebbe concludersi con un'unica udienza, al termine della quale il giudice pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo.
(3) La norma in esame va letta unitamente al disposto di cui all'art. 175 del c.p.c., in quanto il potere di direzione dell'udienza riconosciuto al giudice rientra nel più ampio potere di direzione del processo previsto proprio dalla predetta norma che lo caratterizza per l'ampia discrezionalità.
(4) Comma introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), il quale ha disposto (con l'art. 35, commi 2, 3 e 4) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi".
(5) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023"; - (con l'art. 35, comma 3) che "Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data".

Ratio Legis

Con tale norma il legislatore ha sancito la regola generale secondo cui gli atti processuali devono essere compiuti davanti l'autorità giudiziaria avanti alla quale si svolge il processo e, precisamente, durante l'udienza che rappresenta il luogo principale di svolgimento dell'attività processuale. Sono sottratti a tale regola tutti gli atti che, per loro natura, devono compiersi in luoghi differenti dall'ufficio giudiziario (notificazioni, pignoramenti, ispezioni, ecc.) e quegli atti che, per disposizione del giudice in caso di necessità o per opportunità devono svolgersi altrove (come ad es. assunzione di prove in loco, audizione di testi presso la loro abitazione, apposizione di sigilli, ecc.).

Spiegazione dell'art. 127 Codice di procedura civile

Quando si parla di udienza si intende fare riferimento al luogo, sia esso fisico che temporale, in cui le parti si incontrano per svolgere l’attività processuale, luogo che coincide normalmente con le aule o l’ufficio del singolo magistrato, collocati all’interno del palazzo di giustizia.

E’ il Presidente del Tribunale ad indicare, ex art. 80 delle disp. att. c.p.c., i giorni della settimana e le ore in cui i giudici che compongono l’organico tengono udienza.
Il luogo in cui si tiene l’udienza costituisce un vero e proprio requisito formale dell’atto, e la sua mancanza comporta la nullità dell’attività che viene svolta.
La legge stessa prevede dei casi in cui l’attività processuale può svolgersi al di fuori dell’udienza, ma si tratta di casi tassativamente determinati dal codice di procedura civile (si possono citare, a titolo esemplificativo, i casi di ispezione, esame di testimoni, apposizione di sigilli, ecc.).

Il codice si preoccupa anche di disciplinare le ipotesi in cui l’udienza di prima comparizione non possa svolgersi, distinguendo il caso in cui nel giorno indicato dalla parte il giudice non tenga udienza (si veda il quarto comma dell’art. 168 bis del c.p.c.), dal caso in cui il rinvio sia dovuto a problemi di gestione del carico di lavoro (di cui si occupa, invece, il quinto comma dell’art. 168 bis del c.p.c.).

Va evidenziato che, per effetto di quanto disposto dall’art. 82 delle disp. att. c.p.c., non occorre più dare comunicazione alle parti dei rinvii automatici d’ufficio dell’udienza di prima comparizione.

A seconda dell’attività che viene svolta si distinguono i vari tipi di udienza ed il codice detta la disciplina dell’attività che l’organo giudicante è chiamato a compiere. Si distingue, infatti, tra:
a) udienze istruttorie, nelle quali avviene la trattazione e l’istruzione in senso stretto;
b) udienza di discussione della causa.

Dispone il secondo comma dell’art. 81 delle disp. att. c.p.c. che tra l’udienza di prima comparizione, la prima udienza di istruzione e le successive udienze di istruzione non può intercorrere un intervallo maggiore di quindici giorni, salvo che si renda necessario un intervallo superiore in considerazione di particolari circostanze; si tratta, tuttavia, di norma del tutto disapplicata, anche per il fatto che non è prevista alcuna sanzione.

In fase decisoria, l’udienza di discussione ha luogo solo se espressamente richiesta da almeno una parte e può essere rinviata dal giudice solo una volta in presenza di grave impedimento del Tribunale o delle parti (art. 115 delle disp. att. c.p.c.).

Il potere di direzione dell’udienza, a cui qui si fa riferimento, rientra nel più ampio potere di direzione del processo di cui all’art. 175 del c.p.c.; nel dirigere l’udienza, il giudice dispone di delicati poteri di coordinamento, necessari per garantire una ordinata e proficua trattazione della causa, predeterminando i punti su cui svolgere la discussione e dichiarando la causa chiusa nel momento in cui è matura per la decisione.

Ai sensi dell’art. 97 delle disp. att. c.p.c., il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé né memorie, se non per il tramite della cancelleria; scopo di tale norma è quello di evitare che il giudice possa essere condizionato, nella sua attività decisoria, da pressioni e contatti esterni e che possa svolgere il suo incarico in piena libertà e imparzialità (si vuole anche garantire che i rapporti tra organi giudicante e parti avvengano in modo formale, secondo regole fissate dalla legge).

Con la Riforma Cartabia è stato aggiunto un terzo comma alla norma in esame, al fine di dettare una disposizione di principio per effetto della quale il giudice può disporre che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza oppure che la stessa venga sostituita dal deposito di note scritte, secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 127 bis e 127 ter c.p.c. (queste regolamentano nel dettaglio tali modalità alternative rispetto all’udienza in presenza).
Lo stesso terzo comma subordina la possibilità di svolgimento dell’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza e della sostituzione con il deposito telematico di note scritte ad una decisione del giudice, in coerenza con il potere di direzione dell’udienza a quest’ultimo attribuito dalla norma in esame.

Massime relative all'art. 127 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13173/2004

Il principio secondo cui, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza collegiale all'udienza immediatamente successiva a quella non tenuta nella quale la causa era originariamente fissata, non è necessario - ai sensi degli artt. 82 e 115 disp.att.c.p.c. - alcun avviso alle parti non è applicabile nell'ipotesi in cui al detto rinvio d'ufficio si unisca il mutamento della sezione (od anche soltanto della sua denominazione) assegnataria della causa, atteso che l'individuazione dell'udienza cui la causa è automaticamente rinviata può avvenire solo con riferimento al giudice che terrà quell'udienza. Pertanto, nel caso anzidetto (equivalente a quello della sostituzione del Giudice istruttore), l'omesso avviso alle parti non comporta la nullità del giudizio solo quando le parti stesse, non sollevando al riguardo alcuna eccezione nel prosieguo del giudizio, dimostrino, con tale comportamento, di non aver subito alcun concreto pregiudizio del loro diritto di difesa.

Cass. civ. n. 2008/2001

Dalla disposizione di cui all'art. 127 c.p.c. — che riguarda i poteri discrezionali del giudice nella direzione dell'udienza — non deriva l'obbligo del giudice stesso di accogliere una richiesta di rinvio congiuntamente formulata da entrambe le parti.

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